PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell’art.117, commi 1, 2 e 3, con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
La crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia e dalle conseguenze negative per gli approvvigionamenti di energia e materie prime, dovute al conflitto bellico in corso tra Russia e Ucraina, ha posto in immediata evidenza le intollerabili diseguaglianze, accresciute e aggravate progressivamente nel tempo, nel godimento di diritti fondamentali come la salute, l’istruzione, la mobilità, il lavoro. Si è segnalata da più parti la necessità di rafforzare il ruolo dello Stato a tutela dell’eguaglianza e dei diritti, con la formulazione e l’implementazione di politiche pubbliche forti finalizzate in ultima analisi a consolidare l’unità del paese. L’urgenza di una iniziativa così indirizzata è in particolare sottolineata dalla necessità di attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mentre una pericolosa spinta in senso contrario si ricava dalle persistenti richieste di autonomia differenziata avanzate da alcune Regioni.
In questo quadro, la proposta di riforma si volge alla modifica dell’art. 116, comma 3, e dell’art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione.
Per l’art. 116, comma 3, alle regioni possono essere attribuite “forme e condizioni particolari” di autonomia.
La modifica intende riportare il riconoscimento dell’autonomia differenziata a una condizione effettivamente diversa e propria del territorio interessato, senza lesione dell’interesse di altre regioni. Si cancella la possibilità di autonomia differenziata oggi prevista nelle materie affidate alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l), n) ed s): giustizia di pace, norme generali sull’istruzione e tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). Si prevede che possa essere richiesto un referendum nazionale approvativo della legge attributiva dell’autonomia prima della sua entrata in vigore, e un referendum abrogativo successivamente, entrambi oggi preclusi in base al testo vigente e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Si recupera infine flessibilità, cancellando la natura pattizia e lasciando il legislatore statale libero di adeguare le “forme e condizioni particolari” già riconosciute a esigenze diverse e sopravvenute che ne suggeriscano la revisione.
L’obiettivo della modifica proposta è consentire una limitata e giustificata variabilità dell’autonomia regionale, espungendo però gli elementi che la rendono potenzialmente pericolosa per l’unità del paese. Si intende così anche porre un argine alle inaccettabili letture dell’autonomia differenziata che sono alla base delle richieste avanzate in specie da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.
L’art. 117, commi 1, 2 e 3 definisce il quadro delle potestà legislative attribuite allo Stato e alle Regioni.
La modifica proposta introduce nel primo comma una clausola di supremazia della legge statale finalizzata alla tutela dell’interesse nazionale e dell’unità giuridica ed economica della Repubblica.
Nei commi 2 e 3 si propone una parziale ridefinizione del catalogo delle potestà legislative. Si segnala in specie nel comma 2 la modifica che affida alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione di livelli “uniformi” e non più “essenziali” delle prestazioni per i diritti civili e sociali. Si riportano in ampia misura alla potestà esclusiva materie come la sanità ed in specie il servizio sanitario nazionale, la scuola e l’istruzione a tutti i livelli, il lavoro e la previdenza, le infrastrutture materiali e immateriali di rilievo nazionale e di valenza strategica. La potestà legislativa concorrente attribuita alle Regioni rimane, ma senza la possibilità di derive che mettano a rischio l’unità e indivisibilità della Repubblica garantite dall’art. 5.
Una modifica che chiaramente imputa al legislatore nazionale il potere, e conseguentemente la responsabilità, di formulare e attuare forti politiche pubbliche, oggi rese necessarie e urgenti dalla crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia.
L’obiettivo ultimo della riforma che qui si propone è introdurre un più saldo presidio per l’eguaglianza dei diritti in ogni parte del paese, premessa necessaria per una effettiva unità.
Art. 1 – Modifica dell’articolo 116, terzo comma (autonomia differenziata)
L’art. 116, comma 3, della Costituzione è sostituito dal seguente
“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e giustificate dalle specificità del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell’interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere sottoposta a referendum abrogativo secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge di attuazione dell’articolo 75”.
Art. 2 – Modifica dell’art. 117, primo comma
L’art. 117, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali. La legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, comprese le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell’art. 116, terzo comma, quando lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale. La legge regionale non può in alcun caso porsi in contrasto con l’interesse nazionale”.
Art. 3 – Modifica dell’art. 117, secondo comma (potestà legislativa esclusiva dello Stato)
L’art. 117, secondo comma, della Costituzione è modificato come segue:
- Nella lettera e), dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” sono aggiunte le parole “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;”.
- Nella lettera i) è aggiunta in fine la parola “professioni;”.
- Le lettere m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:
“m) determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica;
n) reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell’energia;
o) previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa;”
Art. 4 – Modifica dell’art. 117, terzo comma (potestà legislativa concorrente Stato-Regioni).
L’art. 117, terzo comma, è sostituito dal seguente:
“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all’innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
Raccolta Firme Online
Firmatari
Massimo Villone, emerito di Diritto costituzionale Uni. di Napoli Federico II
Adriano Giannola, presidente SVIMEZ
Eugenio Mazzarella, già docente di Filosofia teoretica Uni. di Napoli Federico II
Gianfranco Viesti, docente di Economia applicata Uni. di Bari
Marco Esposito, giornalista e saggista
Nadia Urbinati, docente di Scienze politiche Columbia University
Franco Gallo, emerito di Diritto tributario Uni. Roma LUISS
Giuseppe Pisauro, già docente di Scienza delle finanze, Uni. di Roma Sapienza
Maurizio De Giovanni, scrittore
Rino Di Meglio, coordinatore nazionale Gilda
Francesco Sinopoli, segretario generale FLC CGIL
Pino Turi, segretario generale UIL scuola
Ivana Barbacci segretaria generale CISL scuola
Elvira Serafini, segretaria generale SNALS
Silvio Gambino, emerito di Diritto pubblico comparato Uni. della Calabria
Marina Calamo Specchia, docente di Diritto costituzionale Uni. di Bari
Mario Dogliani, emerito di Diritto costituzionale Uni. di Torino
Natale Carlo Lauro, emerito di Statistica, Uni. di Napoli Federico II
Roberto Esposito, già docente di Filosofia nella Normale di Pisa
Luigi Ferrajoli, emerito di Filosofia del diritto, Uni. di Roma Tre
Paolo Corsini, già docente di Storia moderna Uni. di Parma
Giovanna De Minico, docente di Diritto costituzionale Uni. di Napoli Federico II
Guido Giarelli docente di Sociologia, Uni. “Magna Graecia” di Catanzaro.
Mauro Volpi, emerito di Diritto costituzionale Uni. di Perugia
Lucio Romano, docente di Bioetica Pontificia Facoltà Teologica Italiana Meridionale
Titti Marrone, giornalista e scrittrice
Isaia Sales, docente e scrittore
Giuseppe Acocella, già docente di Dottrine politiche Uni. di Napoli Federico II
Maria Carmela Agodi, docente di Sociologia, Uni. di Napoli Federico II
Salvatore M. Aloj, emerito di Patologia molecolare, Uni. di Napoli Federico II
Francesco Barbagallo, emerito di Storia contemporanea, Uni. di Napoli Federico II
Charlie Barnao, docente di Sociologia dei processi culturali, Uni. “Magna Græcia” di Catanzaro
Pasquale Belfiore, già docente di Urbanistica Uni. di Napoli Federico II
Mauro Beschi, Coordinamento per la democrazia costituzionale
Salvatore Biasco, emerito di Economia monetaria internazionale Uni. di Roma La Sapienza
Gennaro Biondi, già docente di Geografia economica Uni. di Napoli Federico II
Giuseppe Bozzi, già docente di Diritto civile Uni. Luiss di Roma
Micol Bronzini, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Uni. Politecnica delle Marche
Pietro Massimo Busetta, docente di Statistica economica, Uni. di Palermo
Maria Agostina Cabiddu, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Politecnico di Milano
Fulvio Cammarano, docente di Storia contemporanea Uni. di Bologna
Giuseppe Cantillo, emerito di Filosofia morale Uni. di Napoli Federico Ii
Mario Cardano, docente di Sociologia generale, Uni. di Torino
Lorenzo Chieffi, docente di Diritto costituzionale Uni. della Campania Vanvitelli
Elvira Chiosi, già docente di Storia moderna Uni. di Napoli Federico II
Rosanna Cioffi, docente di Storia dell’Arte già prorettore Uni. della Campania Vanvitelli
Ines Ciolli, docente di Diritto costituzionale, Uni. di Roma La Sapienza
Roberto Cogliandro, Notaio
Luigi Colaianni, docente di Sociologia, Uni. di Padova
Tullio D’Aponte, emerito di Geopolitica economica, Uni. di Napoli Federico II
Francesco Dandolo, docente di Storia economica Uni. di Napoli Federico II
Davide De Caro, docente di Elettronica, Uni. di Napoli Federico II
Claudio De Fiores, docente di Diritto costituzionale Uni. della Campania Vanvitelli
Biagio De Giovanni, emerito di Filosofia del diritto Uni. di Napoli Orientale
Pompea Giuseppina Grazia Del Vecchio, docente di Chimica fisica, Uni. Napoli Federico II
Renata De Lorenzo, Presidente Società Napoletana di Storia Patria
Paola De Vivo, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Uni. di Napoli Federico II
Gianni De Simone, già docente di Cardiologia Uni. di Napoli Federico II
Alberto Di Donato, emerito di Biochimica Uni. di Napoli Federico II
Francesco Di Donato, docente di Storia delle istituzioni politiche Uni. di Napoli Federico II
Costanzo Di Girolamo, emerito di Filologia e linguistica romanza, Uni. di Napoli Federico II
Raimondo Di Maio, libraio ed editore Dante&Descartes
Maurizio Esposito, docente di Sociologia generale, Uni. di Cassino e del Lazio Meridionale
Anna Rosa Favretto, docente di Sociologia generale, Uni. di Torino
Roberto Finelli, già docente di Storia della filosofia Università di Roma Tre
Vittoria Fiorelli, docente di Storia moderna,
Suor Orsola Benincasa
Domenico Gallo, Coordinamento per la democrazia costituzionale
Massimo Galluppi, già docente di Relazioni internazionali Uni. di Napoli Orientale
Alfonso Gianni, Coordinamento per la democrazia costituzionale
Raffaele Giglio, emerito di Letteratura italiana, Uni. Federico II di Napoli
Alfiero Grandi, Coordinamento per la democrazia costituzionale
Giuseppe R. Gristina, medico. Pontificio Consiglio per la Cultura – Consulta Scientifica
Bruno Jossa, emerito di Economia politica, Uni. di Napoli Federico II
Giuliano Laccetti, docente di Informatica, Uni. di Napoli Federico II
Marie-Helene Laforest, già docente di Letteratura postcoloniale anglofona Uni. di Napoli Orientale
Clemente Lanzetti, già docente di Sociologia generale, Uni. Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Fabrizio Lomonaco, docente di Storia della filosofia, Uni. di Napoli Federico II
Alberto Lucarelli, docente di Diritto costituzionale Uni. di Napoli Federico II
Paolo Macry, emerito di Storia contemporanea, Uni. di Napoli Federico II
Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni politici IULM di Milano
Silvia Manderino, Coordinamento per la democrazia costituzionale
Rosita Marchese, presidente Accademia belle arti di Napoli
Luigi Mascilli Migliorini, docente di Storia moderna Uni. di Napoli Orientale
Francesco Mazzocca, già docente di Geometria, Uni. della Campania Vanvitelli
Andrea Mazzucchi, docente di Filologia della letteratura italiana Uni. di Napoli Federico II
Guido Melis, già docente di Storia delle Istituzioni Politiche Uni. di Roma La Sapienza
Edmondo Mostacci, docente di Diritto comparato Uni. di Genova
Fabio Murena, docente di Principi di Ingegneria Chimica, Uni. di Napoli Federico II
Aurelio Musi, già docente di Storia moderna Uni. di Salerno
Ida Nicotra, docente di Diritto costituzionale Uni. di Catania
Silvana Nitti, Docente di Storia del cristianesimo e della chiesa Uni. di Napoli Federico II
Francesco Pallante, docente di Diritto costituzionale Uni. di Torino
Anna Papa, docente di Istituzioni di diritto pubblico Uni. di Napoli Partenope
Massimo Pica Ciamarra, architetto, già docente di Progettazione Architettonica Uni. di Napoli Federico II
Antonio Pileggi, Coordinamento per la democrazia costituzionale
Catello Polito, emerito di Genetica Uni. di Napoli Federico II
Franco Rengo, emerito di Medicina geriatrica Uni. di Napoli Federico II
Francesca Rossetti, sociologa clinica, medico, Bologna
Guido Rossi, emerito di Immunopatologia Uni. di Napoli Federico II
Renato Rotondo, Medico, Napoli
Mario Rusciano, emerito Diritto del lavoro Uni. di Napoli Federico II
Fiammetta Salmoni, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Uni. Guglielmo Marconi
Franco Salvatore, emerito di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica Uni. di Napoli Federico II e Membro dell’Accademia delle Scienze (detta dei XL) di Roma
Cesare Salvi, già docente di Diritto civile Uni. di Perugia
Aldo Schiavone, già docente di Diritto romano presso la Normale di Pisa
Antonella Sciortino, docente di Diritto Costituzionale Uni. di Palermo
Adolfo Scotto di Luzio, docente di Pedagogia Uni. di Bologna
Luigi Maria Sicca, docente di Economia Uni. di Napoli Federico II
Alessandro Somma, docente di Diritto comparato, Uni di Roma La Sapienza
Elena Spina, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Uni. Politecnica delle Marche
Giulio Starita, docente di Fisica Matematica, Uni. della Campania Vanvitelli
Franco Toniolo, già Direttore Generale Assessorati Sanità e Sociale Regione Veneto e già Presidente AGENAS, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
Giorgio Ventre, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni Uni. di Napoli Federico II
Sandro Veronesi, scrittore
Giovanna Vicarelli, docente di Sociologia economica, Uni. Politecnica delle Marche
Lida Viganoni, già docente di Geografia Uni. di Napoli Orientale e già rettrice dell’Istituto
Vincenzo Vita, presidente Associazione per il rinnovamento della sinistra
Giovanni Vitolo, già docente di Storia medievale, Uni. di Napoli Federico II
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2023-04-07 08:42:26
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