Dal Parlamento un segnale forte: il 3 maggio sarà dedicato alla memoria dei cronisti assassinati per aver cercato la verità. Un passo atteso, necessario, doveroso. Finalmente.
Con 211 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge AC 1447-A, istituendo ufficialmente la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. La data scelta – 3 maggio – non è casuale: coincide con la Giornata mondiale per la libertà di stampa, un abbraccio ideale tra memoria e diritto, tra coraggio e democrazia.
I giornalisti uccisi non sono vittime: sono testimoni. Eroi civili. Martiri del dovere democratico.
Siani, Impastato, Fava, Francese, Rostagno. E tanti altri. Troppi. Uccisi perché liberi, perché non hanno voltato la faccia, perché hanno scelto di raccontare ciò che tanti preferivano non vedere. Questa legge dice, finalmente, che lo Stato li riconosce. Non più solo nelle commemorazioni locali, nelle inchieste dei colleghi, nei libri, nelle scuole coraggiose. Ma nella memoria repubblicana.
Cosa prevede la legge
La nuova normativa, firmata da Paolo Emilio Russo, Mara Carfagna e Andrea Mascaretti, stabilisce che:
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Il 3 maggio sarà ufficialmente la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi;
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Le istituzioni potranno organizzare cerimonie, incontri, lezioni scolastiche e universitarie dedicate alla libertà di stampa e all’articolo 21 della Costituzione;
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Saranno promosse campagne contro l’odio, le minacce e le violenze – soprattutto contro le giornaliste;
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La RAI potrà dedicare parte della propria programmazione alla memoria e al racconto delle vite spezzate;
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Sarà pubblicato un elenco ufficiale dei giornalisti assassinati, visibile sui siti della Presidenza del Consiglio e dell’Ordine dei Giornalisti.
Tutto questo senza costi aggiuntivi per lo Stato. Solo volontà politica e memoria viva.
Dal silenzio al riconoscimento: un atto di giustizia postuma
Ogni cronista ucciso è una ferita aperta nella carne della democrazia. Questa legge non lenisce il dolore, ma lo rende visibile, collettivo, istituzionale. Dice: non dimentichiamo. Dice: ci siamo. Dice: la verità ha un prezzo, ma non deve essere l’oblio.
E ora sta anche a noi – cittadini, scuole, associazioni, giornali – fare della memoria un dovere quotidiano. Perché chi racconta la verità non deve morire due volte: una per mano dei carnefici, l’altra per mano della dimenticanza.
LA LEGGE
“Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione”
Art. 1
La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale».
Art. 2
La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 60.
Art. 3
Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall’informazione. Il Ministero della cultura, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, può organizzare altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
Art. 4
Nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria è pubblicato l’elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L’elenco è altresì pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ordine dei giornalisti. All’elenco è data ampia diffusione nell’ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri maggio 1949, n. 260.
Art. 5
Nella Giornata nazionale le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell’attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all’articolo 21 della Costituzione italiana.
Art. 6
Per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d’odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza on line e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d’inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l’opinione pubblica ripone nella stampa.
Art. 7
Nell’ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell’esercizio della loro professione.
Art. 8
Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




