Il 29 ottobre la corte dei conti aveva fatto sapere di aver dato parere negativo relativo al procedimento al ponte sullo Stretto. Infatti l’indomani, il 30 ottobre, esce un comunicato:
“La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025,
non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera CIPESS n. 41/2025, seduta del 6 agosto 2025 “Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell’articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023”.
Dalla pronuncia sono iniziati, come al solito, gli attacchi ai magistrati contabili tanto da annunciare una nuova riforma della Corte dei Conti, oltre a quella già fatta.
Da questi attacchi, nella stessa giornata del 30 ottobre, la Corte ha ritenuto necessario pubblicare un altro comunicato:
“La Corte dei conti tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera CIPESS, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del “Ponte sullo stretto”, senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera. Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti.
Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati.”
Ulteriore comunicato di chiarimento è stato pubblicato il 17 novembre:
“La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza di oggi, 17 novembre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto del 1° agosto 2025, n. 190, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria». Approvazione III Atto aggiuntivo alla convenzione del 30 dicembre 2003, n. 3077, fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina spa.”
E arriviamo al 27 novembre quando sono state depositate 33 pagine di motivazioni inerente alla decisione della Corte:
“La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data odierna la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto – e la conseguente registrazione – della delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025 avente a oggetto: “Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell’articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023”.
Il Collegio, nell’espletamento del controllo preventivo di legittimità, ha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alla:
Violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della c.d. delibera IROPI;
Violazione dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell’originario rapporto contrattuale;
Violazione degli artt. 43 e 37 del decreto-legge n. 201/2011, per la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario.
Con la medesima delibera sono state, altresì, formulate osservazioni relative a ulteriori profili confermati all’esito dell’adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali.”
Sono motivazioni e decisioni prettamente tecniche ma che cogliono diversi punti di criticità contestate:
- violazione delle direttive in materia di appalti pubblici (2014/24/UE)
- violazione delle procedure ambientali e della direttiva Habitat (92/43/CE)
- mancato coinvolgimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (DL 201/2011)
Per ciò che riguarda la direttiva Appalti 2014/24/Ue, che prescrive i termini entro i quali un progetto può essere rimesso in pista senza ricorrere alla gara, il Cipess, ricostruisce la Corte, approva un Piano economico-finanziario che include i corrispettivi aggiornati per il Contraente generale, il Project management consultant e il Monitore ambientale. Contratti del 2006, revocati nel 2012 e rimessi in vita dal decreto 35/2023. La Corte rileva che la delibera
“non svolge alcuna considerazione in ordine alla procedura di aggiornamento dei costi, con particolare riguardo al compiuto rispetto dei presupposti”,
riferendosi all’articolo 72 della direttiva. Le modifiche per la Corte sono sostanziali:
- il modello di finanziamento è cambiato, dal project financing del 2003 alla copertura integrale con risorse pubbliche;
- l’aggiornamento dei corrispettivi non è accompagnato da un’istruttoria tecnica dettagliata;
- la documentazione della Stretto di Messina contiene mere attestazioni di conformità “in assenza di dati finanziari di riferimento”.
Per la Corte, inoltre, una trasformazione di questa portata avrebbe potuto “attrarre nuovi operatori” e imponeva una procedura competitiva.
Quello che manca per la Corte, quindi, è il rispetto della direttiva sugli appalti riguardante la possibilità di altre aziende ad entrare nella gara relativi ai lavori del ponte e questo, costituendo una modifica sostanziale, avrebbe richiesto una nuova gara, a punto, ai sensi dell’art. 72 della Direttiva appalti 2014/24/UE.
Le osservazioni della Corte chiariscono dove la procedura per il riavvio dell’opera si è inceppata. Il primo fronte di criticità riguarda la procedura Iropi (Imperative Reasons of Overriding Public Interest), e quindi i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che hanno consentito di superare la valutazione negativa della Via-Vas.
- La Corte ha però: riscontrato l’assenza di un’analisi rigorosa e puntuale delle soluzioni alternative ragionevoli, come imposto dalla Direttiva Habitat. Le Istituzioni non hanno fornito prova sufficiente che l’alternativa (es. il tunnel o altre opzioni) non avrebbe avuto un impatto ambientale minore;
- i motivi “imperativi” addotti (come i benefici economici e l’aumentata accessibilità) sono stati ritenuti incongrui per giustificare la deroga ambientale. La Direttiva IROPI richiede ragioni di salute, sicurezza o ambiente, non meramente economiche (le quali avrebbero richiesto, in ogni caso, il parere preventivo della Commissione Europea).
Per i giudici quella procedura è stata condotta senza il necessario supporto istruttorio. La Corte contesta che le
“assunzioni relative ai diversi “motivi di interesse pubblico” non risultano validate da organi tecnici” e non sono sostenute da documentazione adeguata. Anche le ragioni di tutela della salute e della sicurezza pubblica, che avrebbero consentito di non chiedere il parere formale della Commissione europea, sono definite “prive di adeguate e circostanziate valutazioni”.
Il terzo vizio riguarda la completezza dell’istruttoria economica. Infatti la Corte ha rilevato l’illegittimità della decisione CIPESS di escludere il parere dell’ART sul Piano Economico Finanziario (PEF) e sulle tariffe di pedaggio.
Ed è qui che si innesta la questione dell’Autorità di regolazione dei trasporti già evidenziata nelle richieste di chiarimento formalizzate a fine di settembre. Il Cipess, nell’approvare il Pef,
“esclude, espressamente, la necessità di acquisire il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti”
sul sistema tariffario e sulla classificazione della rete, sostenendo che la Stretto di Messina
“gestirà in regime di concessione ex lege tratti di rete classificati come strada extraurbana di categoria B”.
Una scelta che la Corte giudica non supportata da istruttoria. La mancata acquisizione del parere Art incide sulla solidità del Pef, costruito anche sulla base di uno “studio redatto da una società privata” individuata dalla concessionaria. E si aggiunge alla mancata preventiva acquisizione del parere del Nars, rilevata già in istruttoria.




