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CORONAVIRUS: il Decreto 8 marzo 2020

by Redazione Web
8 Marzo 2020
in Approfondimenti
Reading Time: 6 mins read
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Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

Art. 1 
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia 
e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, 
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, 
Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia, sono adottate le seguenti misure:
 
    a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante; 
    c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus; 
    d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito
lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle 
sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di
categoria assoluta che  partecipano ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la
presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano; 
    e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di
promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera r); 
    f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
    g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo  d'esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale  giochi,
sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi è sospesa ogni attivita'; 
    h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le  Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,
nonchè i corsi professionali e le attività formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici
in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonchè delle attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di
circoli didattici o istituti comprensivi; 
    i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri; 
    l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42; 
    m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il
personale della protezione civile, i quali devono svolgersi
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all'allegato 1 lettera d); 
    n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00
alle 18.00, con obbligo, a carico del  gestore, di  predisporre le
condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1
lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di
violazione; 
    o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; 
    p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonchè del personale le cui attività siano necessarie a
gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a
livello regionale; 
    q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed
evitando assembramenti; 
    r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e
grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato
1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le
richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è
disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, 
con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 
    s) sono sospese le attività di palestre, centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere, centri  termali (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi; 
    t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, da espletarsi presso
gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei
territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento
dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285. 
Allegato 1 
    Misure igienico-sanitarie: 
      a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani; 
      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute; 
      c) evitare abbracci e strette di mano; 
      d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro; 
      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
      f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante l'attività sportiva; 
      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico; 
      l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol; 
      m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati o
se si presta assistenza a persone malate.

fonte: governo.it

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