La modifica legislativa del testo della norma penale che punisce la violenza sessuale ha scatenato una sarabanda di critiche, per la quasi totalità completamente prive di senso.
Si tratta di una materia molto seria, che coinvolge valori moltissimo importanti e il livello del dibattito sono meme idioti con moduli di consenso scritto che dovrebbero fare ridere e, invece, fanno solo pena.
La cosa molto grave è che questo livello di commenti provengono anche da gente che dovrebbe essere “colta” e addirittura anche da avvocati.
In definitiva, il dibattito pubblico sulla modifica legislativa fa emergere e documenta l’arretratezza intellettuale e morale nella quale siamo immersi. Come si dice sempre più spesso, l’analfabetismo diffuso.
Ancora più analfabetista è il fatto di infilare la cosa nel falso derby “destra/sinistra”.
Le cose da dire sono tantissime, ma inizierei con un paio di fondamentali. Come una specie di “pubblicità progresso”.
La norma che a tanti appare “rivoluzionaria” e, addirittura, incostituzionale (ho letto il post di un avvocato che sostiene contro ogni logica che “cambierebbe l’onere della prova” e, giuro, altri due dire che è incostituzionale) ribadisce – giustamente – cose già ovvie e incontroverse da DECENNI.
Gli oneri probatori rimangono sempre gli stessi.
Si è solo chiarito un concetto, che doveva essere chiaro già da prima, ma che, dalle reazioni a cui assistiamo, evidentemente non lo era.
Dunque, partirei dallo “stato dell’arte”. Da decenni, per esempio, dare un bacio “rubato”, ossia “non consentito” è – GIUSTAMENTE – nel nostro ordinamento … VIOLENZA SESSUALE!!!
Anche se non c’è “violenza” in senso fisico. Per il solo fatto che non c’è consenso. Anche se è un “semplice” “bacio sulla guancia”.
Siccome tutti gli scienziati del web (laureati in legge compresi) non ci crederanno, riporto qui sotto alcune (poche, per brevità) delle CENTINAIA di sentenze della Cassazione su questo tema.
E, per brevità, per ora mi fermerei a questo. Salvo ritornare sul tema con ulteriori “sconvolgenti notizie”
Aggiungendo solo una considerazione.
L’idea che ho dei rapporti fisici fra le persone è che non ci dovrebbero essere problemi di prova del consenso perché si arriva al rapporto fisico quando si sa bene cosa si sta facendo, con chi e perché.
Chi, invece, vive queste cose come un “usa e getta” deve sapere che si tratta di “materia delicata” e, quindi, “pericolosa”.
Per dare un’idea della cosa, nelle mie requisitorie ricordavo sempre come ci comportiamo con il denaro.
Chi maneggia denaro lo fa con attenzione e trasparenza.
E’ strano che “maneggiare persone” venga fatto con minore attenzione e rispetto.
Rarissimamente ho visto nei processi casi per così dire “poetici”, come quelli che vengono ipotizzati da chi critica la riforma. Quasi sempre si tratta di cose molto sgradevoli.
I commenti più diffusi sembrano dipendere dal fatto che la maggior parte delle persone ignora la materia.
Cass. pen. sez. III, 02/12/2020, n. 6158 – “In tema di reati sessuali, il bacio SULLA GUANCIA, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima“
Cass. pen. sez. III, 26/09/2012, n. 44480 – “Integra il delitto di violenza sessuale anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio, posto che tra gli atti suscettibili di concretizzare il reato de quo possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, riguardanti zone erogene su persona non consenziente (confermata la condanna nei confronti dell’imputato, il quale, prima aveva tentato di baciare sulla bocca una ragazza, e, poi, vista la sua resistenza, aveva appoggiato le labbra sulle guance della stessa: era evidente, infatti, che con la condotta posta in essere egli aveva invaso la sfera sessuale della vittima, costretta a subire, per la repentinità della azione, gli atti dall’imputato)“
Cass. pen. sez. III, 29/05/2018, n. 43553 – “Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che si sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (nella specie, è stato ravvisato il tentativo, sul rilievo che la condotta dell’imputato era dimostrato essere stata diretta in modo non equivoco a baciare la vittima sulla bocca, contro la volontà do costei, ma l’intento non era stato perseguito per la reazione di quest’ultima)“
Cass. pen. sez. III, 08/10/2019, n.1570 – “La condotta tenuta dall’imputato che bacia la vittima, introducendo la propria lingua nella bocca della stessa, con un contatto perdurato per circa 4 o 5 secondi, è qualificabile come di carattere sessuale ed è idonea ad integrare il reato di violenza sessuale“.





