Secondo le Camere Penali, la riforma non “mette il PM sotto il governo”: ecco quali garanzie restano, cosa cambia nella percezione del ruolo e perché parlano di chiarezza e equilibrio.
Il ruolo del pm è il punto più sensibile del confronto sulla separazione delle carriere: da una parte c’è chi teme una trasformazione del PM in un “accusatore” più forte o più esposto alla politica, dall’altra chi sostiene che la riforma renda più chiaro l’equilibrio tra accusa e giudice. Nel compendio a sostegno della riforma, la posizione delle Unione delle Camere Penali Italiane è che le garanzie di fondo restino intatte e che il cambiamento principale sia nella definizione dei ruoli dentro il processo.
Nel testo, l’idea di un PM “dipendente” dall’esecutivo viene respinta in modo diretto. La linea è che l’autonomia non nasce da una formula di stile ma da pilastri strutturali: il PM continua a muoversi dentro un perimetro costituzionale che ne tutela autonomia e indipendenza, e conserva i vincoli che lo distinguono da un semplice organo d’accusa.
In questa cornice, la separazione delle carriere non viene presentata come un colpo di mano, ma come una scelta di architettura: non cambia la natura “pubblica” della funzione requirente, ma rende più netto il confine tra chi esercita l’azione penale e chi giudica.
Il compendio insiste su un punto: nel processo penale l’accusa è una parte, ma questo non equivale a dire che il PM diventi per forza un “accusatore” senza freni. Nella ricostruzione proposta, il PM resta vincolato a regole e doveri che lo obbligano a cercare la verità processuale, non una vittoria a prescindere.
Il nodo sembra essere culturale: il testo sembra dire che la separazione serva a evitare ambiguità simboliche. Se i ruoli sono più distinti, la percezione pubblica del giudice come terzo risulta più credibile, e il PM viene letto per quello che è nel processo: un soggetto con una funzione pubblica, ma collocato in modo trasparente nell’equilibrio del contraddittorio.
Nel compendio la riforma non viene descritta come una sottrazione della funzione investigativa, né come una rinuncia al coordinamento con la polizia giudiziaria. La tesi, in sostanza, è che la macchina delle indagini resti in piedi, ma con un quadro ordinamentale che rende più riconoscibile la distinzione tra chi indaga e sostiene l’accusa e chi valuta e decide.
Uno dei passaggi più delicati, anche sul piano politico, riguarda la distanza tra principio e realtà: l’azione penale obbligatoria esiste, ma le risorse non sono infinite e ogni ufficio deve scegliere priorità operative. Nel compendio, l’obiettivo dichiarato non è “liberare” il PM da obblighi, ma mantenere il principio e, allo stesso tempo, affrontare con maggiore trasparenza il tema delle priorità.
Nel compendio, la separazione viene legata anche al tema del governo autonomo della magistratura: la logica è che carriere distinte producano anche percorsi distinti di gestione e valutazione. L’idea dichiarata è ridurre zone grigie, interferenze e tensioni tra funzioni diverse, con l’effetto di rendere più lineare la progressione professionale.
In questo quadro, viene richiamato il ruolo del CSM come snodo istituzionale: come luogo di garanzia, che nella riforma viene immaginato secondo una ripartizione coerente con la distinzione delle funzioni.
Nel compendio favorevole alla riforma, la tesi delle Camere Penali è che il pm non perda autonomia né venga “consegnato” al potere politico. Il cambiamento, nella loro narrazione, riguarda soprattutto la chiarezza del sistema: ruoli più netti, responsabilità leggibili, e un processo che, almeno nelle intenzioni, punta a far respirare meglio l’idea di giudice terzo.




