Nel confronto sulla riforma della giustizia, l’articolo 111 della Costituzione viene spesso evocato come garanzia già “sufficiente” del giusto processo. Nel compendio a sostegno della riforma, le Camere Penali sostengono invece che l’intervento del 1999 abbia segnato una svolta, ma non abbia chiuso il cerchio: terzietà e parità delle parti, nella loro lettura, chiedono anche coerenza ordinamentale e organizzativa, non solo enunciazioni di principio.
Il compendio mette in guardia da un uso “politico” dei numeri sulle assoluzioni. L’idea è semplice: le percentuali che vengono citate nel dibattito includono proscioglimenti di natura diversa e decisioni che non dipendono dall’adesione del giudice alla tesi difensiva. In più, quei numeri mescolano procedimenti molto differenti: dal tribunale monocratico (dove l’accusa, in alcuni casi, può essere sostenuta da figure non equiparabili al PM togato) fino al collegiale, dove l’intervento dell’ufficio requirente è strutturalmente più incisivo.
Per le Camere Penali il centro di gravità sta nella fase delle indagini preliminari, perché è lì che si concentrano decisioni ad alto impatto sui diritti: misure cautelari personali e reali, autorizzazioni alle intercettazioni, proroghe delle indagini. È in questa zona del procedimento che, secondo la loro impostazione, la terzietà deve essere massima e percepibile: un giudice davvero terzo non è un ornamento, è il limite concreto al potere punitivo.
Il compendio insiste su un concetto: la terzietà del giudice non sarebbe una semplice regola funzionale del processo, ma un profilo strutturale della giurisdizione, persino più ampio della sola imparzialità. In questa prospettiva, terzietà significa “distanza” istituzionale e culturale rispetto alle parti, e quindi un posizionamento del giudice che non può essere confuso con la funzione requirente.
Nel testo viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale per sostenere che la terzietà riguarda insieme funzione e posizione del giudice, ed è condizione imprescindibile per l’effettività del diritto di azione e difesa.
Un altro pilastro, nella lettura delle Camere Penali, è la parità delle parti davanti al giudice. Il fatto che l’accusa esprima la pretesa punitiva dello Stato non giustifica, secondo il compendio, compressioni della parità processuale. Differenza di compiti e responsabilità non significa “asimmetria strutturale” con il giudice.
Per garantire davvero parità e terzietà servono presìdi ordinamentali che impediscano ogni logica di identificazione tra giudice e funzione requirente. La separazione delle carriere, in questa cornice, viene presentata come risposta coerente: una giurisdizione di conflitto in cui il giudice sia limite al potere d’accusa e garanzia dei diritti di chi è sottoposto a procedimento.
Il compendio riconosce l’importanza storica dell’introduzione dell’art. 111, ma sostiene che non abbia esaurito le esigenze di adeguamento ai principi del giusto processo. A distanza di oltre venticinque anni, secondo questa impostazione, persisterebbe una cultura condivisa tra giudici e pubblici ministeri, improntata a una visione comune della persecuzione penale, che renderebbe incompleto l’intervento del 1999.
La conclusione delle Camere Penali è che dare piena attuazione al “giusto processo” richieda anche una separazione organizzativa tra magistratura giudicante e requirente, in una prospettiva dichiaratamente liberale.
Nel testo si chiarisce anche un punto spesso confuso: la distinzione delle funzioni non equivale alla separazione delle carriere e dei rispettivi assetti di governo. Sono piani diversi e, secondo le Camere Penali, non si può usare il primo per eludere il secondo.
La proposta di organi di governo autonomo distinti viene motivata così: evitare che il pm possa incidere, direttamente o indirettamente, sulla carriera del giudice, e contrastare quella “cultura della colleganza” che tende ad assimilare finalità e funzioni di chi accusa e chi giudica. L’obiettivo dichiarato è un modello in cui il giudice sia nettamente distinto dal PM e rappresenti il limite al potere d’accusa.
Il compendio richiama anche una comparazione: nelle democrazie liberali consolidate, giudici e PM apparterrebbero spesso a organizzazioni separate; e in diversi ordinamenti i ruoli della magistratura vengono alimentati anche da avvocati, con passaggi di funzioni ammessi in certe condizioni e considerati fisiologici. Per le Camere Penali questo rafforzerebbe l’idea di compatibilità tra separazione delle carriere e un ordinamento garantista.
La posizione delle Camere Penali, nel compendio, è che l’articolo 111 abbia indicato la rotta del giusto processo, ma che la rotta non basti se la nave continua a muoversi con vecchi automatismi. Terzietà e parità delle parti, nella loro lettura, non sono solo principi da citare: sono architetture da rendere visibili, soprattutto nella fase delle indagini, dove i diritti si giocano spesso in silenzio.




