Un contributo dell’avv. Paola Cecchi sul recente decreto-legge in materia di scuola, con una riflessione sulle nuove disposizioni riguardanti integrazione scolastica, conoscenza della lingua italiana, tutela dei minori e riconoscibilità del volto. Al centro dell’analisi, il rapporto tra le misure introdotte, i principi costituzionali e il superiore interesse dei minori.
Il decreto-legge in materia di scuola approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre ha immediatamente suscitato un acceso dibattito, soprattutto per due misure: il limite del 30% previsto, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, per determinate categorie di studenti con cittadinanza non italiana nelle classi prime e il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto o con modalità tali da impedirne il riconoscimento.
Il confronto è legittimo. Ma credo che, soprattutto per chi si occupa di diritto, sia necessario sottrarre questi temi alla contrapposizione ideologica e ricondurli a una domanda essenziale: quale interesse intendono tutelare queste norme?
A mio avviso, la chiave di lettura deve essere cercata innanzitutto nella tutela del minore e nel suo diritto a una reale integrazione scolastica.
Il 30%: non un limite generalizzato agli studenti stranieri
Occorre anzitutto chiarire un equivoco.
Il limite del 30% non riguarda indistintamente tutti gli studenti con cittadinanza non italiana.
Per la scuola primaria, secondo quanto comunicato dal Governo in relazione al testo approvato dal Consiglio dei ministri, il limite nelle classi prime riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni della scuola dell’infanzia.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado riguarda invece gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione.
La differenza è sostanziale.
La finalità dichiarata dal Governo è quella di promuovere l’integrazione degli studenti stranieri attraverso un’equilibrata composizione delle classi, evitando concentrazioni che possano rendere più difficile l’apprendimento della lingua, l’inserimento nella comunità scolastica e lo stesso processo educativo.
Quando le iscrizioni non consentono il rispetto del limite, sono previste misure organizzative per favorire un’equilibrata distribuzione degli studenti tra istituzioni scolastiche limitrofe, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio.
Questo aspetto merita di essere valutato anche alla luce dell’articolo 34 della Costituzione, secondo cui «la scuola è aperta a tutti».
Essere ammessi a scuola rappresenta infatti il presupposto del diritto all’istruzione. Ma rendere effettivo quel diritto significa anche creare le condizioni affinché ogni ragazzo possa comprendere, partecipare, comunicare con i propri compagni e beneficiare pienamente dell’attività didattica.
In questo senso assume rilievo anche l’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto libertà ed eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
L’integrazione, dunque, non dovrebbe significare semplicemente mettere persone diverse nella stessa aula. Significa offrire a ciascuno gli strumenti necessari perché possa realmente far parte di quella comunità.
La lingua come strumento di inclusione
È in questa prospettiva che deve essere letta anche l’attenzione posta dal provvedimento sulla conoscenza della lingua italiana.
Il decreto prevede risorse per attività extracurricolari di potenziamento delle competenze di base nella lingua italiana e interviene anche nei casi in cui le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri impediscano un’efficace collaborazione tra scuola e famiglia.
In questi casi è prevista la segnalazione ai servizi sociali, che possono disporre per i genitori la frequenza gratuita di corsi di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, finalizzati al conseguimento almeno del livello A2. In caso di mancata partecipazione, previa diffida e salvi i casi di esenzione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
La lingua non dovrebbe essere considerata un confine che divide, ma lo strumento che permette di superare quel confine.
Un bambino che comprende pienamente ciò che l’insegnante gli dice, che può esprimere un dubbio, raccontare una difficoltà, instaurare rapporti con i propri compagni e partecipare senza sentirsi estraneo è un bambino al quale stiamo offrendo maggiori possibilità di autonomia.
Il limite del 30%, nella configurazione prevista dal provvedimento e con particolare riguardo all’esigenza di favorire l’integrazione linguistica e scolastica, non dovrebbe dunque essere letto semplicemente come una barriera nei confronti degli studenti stranieri, ma valutato alla luce dell’obiettivo dichiarato di impedire che le difficoltà linguistiche e di inserimento si trasformino in ostacoli permanenti all’apprendimento e alla partecipazione.
E la tutela dell’infanzia impone di guardare innanzitutto a questo interesse.
Non a caso, l’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, stabilisce che in tutte le decisioni relative ai minori il loro superiore interesse deve costituire una considerazione preminente.
Il volto scoperto a scuola: guardiamo la questione dalla parte delle ragazze
Ancora più delicata è la questione del burqa e del niqab.
Il provvedimento non introduce un generico divieto del «velo islamico». La disposizione riguarda il volto coperto o qualsiasi altra modalità che impedisca il riconoscimento nell’ambito delle attività scolastiche interessate dalla norma, fatte salve le eccezioni espressamente previste. La distinzione è importante.
Ed è proprio su questo punto che vorrei proporre una riflessione ulteriore, soprattutto pensando alle ragazze minorenni.
La libertà religiosa è un diritto fondamentale tutelato dalla nostra Costituzione. Lo è anche per il minore, nel quadro della sua progressiva capacità di autodeterminazione. Ma accanto alla libertà religiosa esistono altri diritti e valori costituzionali che l’ordinamento è chiamato a considerare: la dignità della persona, l’eguaglianza, il diritto all’istruzione, la tutela dell’infanzia e la parità tra uomo e donna.
Per questo credo che la domanda non possa essere soltanto: «stiamo vietando qualcosa?».
Dobbiamo chiederci anche: «chi stiamo tutelando?».
Una ragazza che entra in una scuola italiana deve poter vivere pienamente la relazione con i propri insegnanti e con i propri coetanei, comunicare, partecipare e costruire liberamente la propria personalità.
La scuola è uno dei primi luoghi nei quali una giovane donna sperimenta concretamente l’eguaglianza: studia accanto ai ragazzi, prende la parola, viene interrogata, pratica sport, discute, sbaglia, si confronta e costruisce la propria autonomia.
Il volto, in questo contesto, non è soltanto uno strumento di identificazione. È anche parte della relazione umana ed educativa; in classe è uno strumento di comunicazione. Attraverso l’espressione del viso l’insegnante può cogliere disagio, paura, sofferenza o difficoltà; lo studente può essere riconosciuto, ascoltato e aiutato; il rapporto con i compagni può svilupparsi su una base di reciprocità e di presenza personale.
Per questo considero particolarmente importante leggere la disposizione non come una norma contro qualcuno, ma come una regola che il legislatore ha ritenuto funzionale alla vita di una comunità scolastica nella quale tutti siano riconoscibili e possano partecipare secondo condizioni comuni.
Tutelare una minore significa anche consentirle di scegliere
Quando parliamo di una persona adulta, dobbiamo confrontarci pienamente con la sua libertà di autodeterminazione. Quando parliamo di una minore, invece, l’ordinamento ci impone una cautela ulteriore.
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia riconosce anche al minore la libertà di pensiero, coscienza e religione, tenendo conto dell’evoluzione delle sue capacità.
Proprio per questo la tutela non può consistere né nell’imporle una scelta religiosa né nell’impedirle arbitrariamente di compierla. Deve consistere nel garantirle uno spazio nel quale possa crescere abbastanza libera da formare progressivamente una scelta propria.
È questo, a mio avviso, il punto più importante quando si parla delle ragazze.
La scuola deve essere il luogo nel quale una bambina o un’adolescente possa scoprire se stessa al di là delle aspettative familiari, sociali o culturali che la circondano. Deve poter conoscere altre ragazze, confrontarsi con altri modelli, sviluppare senso critico e comprendere che il proprio futuro e la propria identità le appartengono.
Questo non significa giudicare una religione o una cultura. Significa riconoscere che l’autonomia della persona, soprattutto quando quella persona è ancora minorenne, merita protezione.
Integrazione non è discriminazione
Soprattutto quando la misura riguarda ragazze minorenni, l’ordinamento deve guardare alla persona concretamente da proteggere.
Garantire alle minori un ambiente scolastico nel quale la riconoscibilità della persona, la comunicazione e la relazione educativa possano svolgersi secondo condizioni comuni non significa escludere. Significa interrogarsi sulle condizioni necessarie affinché la scuola rimanga un luogo nel quale ciascuna possa costruire liberamente la propria identità e la propria autonomia.
Il senso complessivo delle misure, dunque, può essere ricondotto a un’unica finalità dichiarata: una scuola capace di integrare e, nello stesso tempo, di proteggere.
La chiave di lettura che propongo è allora questa: ogni studente ha diritto a essere riconosciuto, ascoltato e formato; la conoscenza dell’italiano rappresenta uno strumento di autonomia e partecipazione; e la tutela delle minori richiede uno spazio educativo nel quale possano crescere libere e uguali nei diritti alle altre ragazze.
Perché integrare non significa soltanto consentire a qualcuno di entrare in una comunità. Significa metterlo nelle condizioni di poterne diventare pienamente parte.
Avv. Paola Cecchi



