Il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP) ha approvato una integrazione alle Linee guida vigenti per i controlli antimafia sulle attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e quelli successivamente attribuiti (rispettivamente I, II e III linee guida, e delibera CIPE 20 maggio 2019).
Alla presenza dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE – dei Ministeri della Giustizia, dell’Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, della Direzione Nazionale Antimafia, dell’Avvocatura Generale dello Stato, della DIA, dell’ANAC, del Dipartimento della P S, Polizia Criminale, del Direttore della Struttura di prevenzione Antimafia, sono state esaminate, secondo quanto previsto dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le nuove procedure per gli accertamenti in occasione della richiesta di rinnovo dell’iscrizione in Anagrafe e della comunicazione obbligatoria di variazioni nell’assetto proprietario e gestionale, restando ferme le procedure delle verifiche antimafia effettuate con le specifiche modalità di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti gli operatori economici che svolgono quelle attività ritenute particolarmente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose, indicate al comma 53 del predetto articolo.
Secondo le procedure appena approvate, fatti salvo che l’operatore che richieda il rinnovo sia iscritto in white list o sia già censito in BDNA, la Struttura, ricevuta la manifestazione di interesse, avvierà il procedimento di aggiornamento degli accertamenti antimafia, articolato in due fasi correlate, analogamente a quanto già previsto in sede di prima iscrizione in Anagrafe.
Tali accertamenti saranno rivolti principalmente alla verifica della sussistenza di elementi rilevanti successivi alla data dell’ultimo controllo effettuato nei riguardi dei soggetti destinatari delle verifiche di cui all’articolo 85 del Codice delle leggi antimafia.
In particolare, la Struttura invierà alla DIA, attraverso l’apposito canale dedicato, la richiesta di elementi informativi che sarà riscontrata sulla scorta di evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione, nel termine massimo di 30 giorni soltanto nel caso in cui emergano controindicazioni. In assenza di controindicazioni, la Struttura disporrà il rinnovo dell’iscrizione, condizionato all’esito definitivo delle verifiche da parte dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti.
Nel caso in cui, invece, dai primi accertamenti da parte della DIA emergano risultanze che non consentono il rinnovo, la Struttura avvierà l’istruttoria per verificarne l’attualità, oltre che la presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. Ove da tali ulteriori accertamenti non emergano ragioni ostative, la Struttura procederà al rinnovo dell’iscrizione in Anagrafe.
Diversamente, adotterà un’informazione interdittiva, che verrà comunicata secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell’articolo 91 del Codice delle leggi antimafia, disponendo contestualmente la cancellazione dall’Anagrafe, ovvero, darà corso all’istituto della cd “prevenzione collaborativa” – sussistendone i presupposti – previsto dall’art 94/bis del citato Codice delle leggi antimafia.
Dal secondo rinnovo di richiesta di mantenimento nell’anagrafe delle imprese, la Struttura, qualora non siano state comunicate variazioni nell’assetto socio-gestionale dell’operatore economico richiedente o il trasferimento della sede legale/residenza in altra provincia, inoltrerà la richiesta di aggiornamento delle informazioni unicamente alla DIA, che darà espresso riscontro soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti entro il termine di 30 giorni In assenza di controindicazioni, la Struttura procederà al rinnovo dell’iscrizione in Anagrafe.