Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le regole sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La riforma introduce una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere: il minorenne sarà considerato imputabile fino a prova contraria. Con l’avvocata Paola Cecchi (Foro di Termoli) analizziamo cosa cambia concretamente e quali conseguenze potrà avere il provvedimento.
Che cosa cambia concretamente con la presunzione di capacità di intendere e di volere per i minori tra i 14 e i 18 anni?
Oggi l’art. 98 del codice penale dice che il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile solo «se aveva capacità d’intendere e di volere». La giurisprudenza della Cassazione è costante: questa capacità non si presume, va accertata in concreto dal giudice, e l’onere della prova grava sull’accusa. Come ha scritto la Cassazione, «il legislatore non ha stabilito alcuna presunzione né di capacità né di incapacità, lasciando all’accusa l’onere della prova della capacità del minore» (Cass. pen., Sez. I, n. 33750/2011; da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, n. 1728/2024).
Il disegno di legge inverte questa logica: introduce una presunzione relativa di capacità. Il punto di partenza si rovescia: non si dovrà più dimostrare che il minore era capace, ma si dovrà dimostrare — se del caso — che non lo era. La capacità diventa la regola; l’incapacità, l’eccezione da provare. Ferma restando la diminuzione della pena prevista dallo stesso art. 98 c.p.
Chi dovrà dimostrare che il minore, al momento del fatto, non era capace di comprendere le proprie azioni e quali prove saranno necessarie?
Con l’attuale disciplina l’onere è dell’accusa. Con la riforma, l’onere si sposta sulla difesa: sarà il minore — attraverso il suo difensore — a dover allegare e provare l’incapacità al momento del fatto.
Quanto al tipo di prova, la giurisprudenza attuale ci dice che l’accertamento della capacità non richiede necessariamente una perizia psichiatrica: il giudice può valutare la maturità del minore sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti — modalità del fatto, natura del reato, comportamento processuale ed extraprocessuale (Cass. pen., Sez. IV, n. 3276/2023). L’art. 9 del d.P.R. 448/1988 già prevede che PM e giudice acquisiscano elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore.
Con la riforma, però, lo stesso art. 9 viene modificato: l’acquisizione di questi elementi diventa eventuale («possono acquisire anche elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità»). Il rischio è che, in assenza di un’iniziativa difensiva forte e tempestiva — che richiederà verosimilmente perizie psicologiche, relazioni dei servizi sociali, testimonianze di educatori e insegnanti — il giudice si accontenti della presunzione e condanni.
È corretto, dal punto di vista psicologico e scientifico, presumere questa capacità a partire dai 14 anni?
Non solo è corretto: è una riforma che mette finalmente ordine in un sistema che aveva perso contatto con la realtà. La giurisprudenza lo dice da decenni, ed è curioso che ce ne dimentichiamo quando discutiamo di questa riforma.
La Cassazione ha affermato con chiarezza che «per riconoscere l’immoralità di comportamenti lesivi delle più elementari regole di condotta civile è sufficiente uno sviluppo psichico ed intellettivo anche limitato» (Cass. pen., Sez. II, n. 17776/2011). E ancora: «valore preminente nell’accertamento deve riconoscersi alla natura del fatto criminoso ed alle sue modalità esecutive, atteso che per riconoscere l’immoralità di alcuni fatti è sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, quando tali fatti si contrappongono alle regole più elementari di condotta morale» (Cass. pen., Sez. IV, n. 3276/2023). È la stessa Suprema Corte a dirci che per una rapina, un furto, una violenza sessuale — reati il cui disvalore è immediatamente percepibile — la maturità a 14 anni è normalmente riscontrabile. Il parametro guida è sempre stata «l’immediata percepibilità da parte del minore del disvalore sociale dei fatti» (Cass. pen., Sez. IV, n. 27744/2011).
Non credo che la presunzione rischi di appiattire la distinzione tra reati. Al contrario: la distinzione resta tutta, perché l’accertamento continua a essere relativo e rapportato allo specifico reato commesso. È la Cassazione a ricordarci che l’incapacità da immaturità «ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso» (Cass. pen., Sez. V, n. 7099/2011). La riforma non cancella questo principio: lo presuppone. Cambia solo la regola di partenza, che da presunzione di incapacità — una finzione giuridica che non corrisponde alla realtà dello sviluppo cognitivo di un adolescente — diventa presunzione di capacità, molto più aderente a ciò che qualsiasi genitore, insegnante o giudice sa per esperienza: a 14 anni si distingue il bene dal male, si sa che rubare è sbagliato, si sa che usare violenza è sbagliato. La prova contraria resta possibile: se un minore ha un deficit cognitivo reale, una patologia, un’immaturità conclamata, il giudice potrà e dovrà riconoscerlo. Ma non si potrà più invocare l’immaturità come scusa automatica solo perché si ha 15 anni.
Quale ruolo conserveranno le perizie psicologiche e psichiatriche e la valutazione delle condizioni familiari, sociali e ambientali del ragazzo?
Non scompariranno, ma cambieranno funzione. Oggi l’art. 9 d.P.R. 448/1988 impone a PM e giudice di acquisire d’ufficio elementi sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore «al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità». È un’attività obbligatoria, funzionale all’accertamento.
Con la modifica, l’acquisizione diventa facoltativa e strumentale a vincere la presunzione di capacità, non più a fondarla. Le perizie psicologiche e psichiatriche non serviranno più al giudice per verificare se il minore era capace; serviranno alla difesa per dimostrare che non lo era. Il che significa che la qualità e la tempestività della difesa tecnica diventeranno decisive: un minore con una difesa debole o tardiva rischia di essere condannato senza che le sue reali condizioni di immaturità vengano mai esaminate.
La riforma rischia di aumentare le condanne e di avvicinare il trattamento dei minorenni a quello previsto per gli adulti?
Sull’aumento delle condanne: sì, è possibile e anzi fisiologico. Oggi troppi procedimenti si chiudono con un proscioglimento per difetto di imputabilità non perché il minore fosse realmente incapace, ma perché l’accusa non è riuscita a fornire la prova positiva della capacità — un onere che, a distanza di anni dal fatto, può diventare diabolico. La Cassazione ha censurato più volte i giudici di merito che si limitavano a «prendere atto che non esisteva la prova della capacità d’intendere e di volere», facendo «assurgere un dato negativo — difetto di prova di capacità — ad elemento di prova positiva a sostegno della declaratoria di non luogo a procedere per ritenuta immaturità» (Cass. pen., Sez. V, n. 7099/2011; nello stesso senso Cass. pen., Sez. V, n. 16081/2011). La riforma supera questa distorsione.
Quanto al trattamento del minore come un adulto, io credo che per alcuni reati — e per alcune età all’interno della fascia 14-18 — sia non solo opportuno, ma doveroso. Prendiamo la violenza sessuale commessa da un minore su una minorenne. La Cassazione ha affermato che «la dedotta immaturità affettiva non è da sola sufficiente a porre in dubbio la capacità del ragazzo di comprendere il disvalore di una violenza sessuale, peraltro perpetrata a seguito di un subdolo adescamento, trattandosi di un fatto afferente la sfera sessuale propria e dei coetanei, che appartiene alla vita quotidiana delle relazioni sociali tra i giovani di tutti i tempi» (Cass. pen., Sez. III, n. 32377/2021). Un ragazzo di sedici anni che adesca e violenta una tredicenne ha piena consapevolezza del dissenso. Sa cosa sta facendo. Perché dovremmo trattarlo in modo radicalmente diverso da un adulto? La capacità di comprendere che l’altra persona non è consenziente non richiede una maturità eccezionale: appartiene alla sfera delle relazioni sociali che qualsiasi adolescente conosce. E la stessa Cassazione, in un altro caso di violenza sessuale di gruppo commessa da minori su un coetaneo, ha ritenuto la piena capacità di intendere e di volere sulla base delle modalità del fatto, pur in presenza di disturbi della condotta e della sfera emozionale (Cass. pen., Sez. IV, n. 941/2023).
La riforma non equipara il minore all’adulto: la diminuzione di pena resta, il processo minorile resta, la finalità rieducativa resta. Ma smette di regalare una presunzione di favore a chi ha già dimostrato, con i fatti, di sapersi muovere nel mondo con piena consapevolezza criminale.
Si tratta di una misura realmente utile contro la criminalità minorile oppure di una risposta repressiva a problemi che richiederebbero soprattutto prevenzione, scuola e servizi sociali?
Credo nell’utilità di questa norma come tassello di un sistema che deve funzionare su entrambi i fronti. La presunzione di capacità ha un effetto dissuasivo reale, specie verso chi oggi sfrutta i minori sapendo che l’impunità è quasi garantita, e verso quei ragazzi che commettono reati nella convinzione — purtroppo fondata, nel sistema attuale — che «tanto non succede nulla». Ma la norma da sola non basta.
La prevenzione, e in particolare la prevenzione scolastica, è l’altra gamba su cui cammina qualsiasi strategia seria contro la criminalità minorile. E su questo fronte l’Italia si è dotata di strumenti importanti. La legge 71/2017 ha introdotto un sistema di prevenzione e contrasto del cyberbullismo; la recente legge 70/2024 l’ha estesa al bullismo in tutte le sue forme, ha reso obbligatori i codici interni anti-bullismo in ogni istituto, ha istituito tavoli permanenti di monitoraggio con studenti, insegnanti e famiglie, e ha previsto un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Sono passi avanti significativi.
Tre modelli di prevenzione scolastica su cui investirei con decisione.
Il primo è l’educazione tra pari strutturata: formare gli studenti più grandi come educatori dei più giovani, perché il linguaggio e la prossimità generazionale sono spesso più efficaci di qualsiasi intervento frontale. La legge 70/2024 va già in questa direzione, ma occorre renderla obbligatoria e non solo promossa.
Il secondo sono gli sportelli psicologici permanenti: non attivati dopo l’emergenza, ma presidiati stabilmente da équipe con psicologi, educatori e assistenti sociali, in collegamento con i servizi territoriali. L’art. 4-bis della legge 70/2024 ne ha previsto la possibilità; va reso un diritto per ogni studente.
Il terzo è la giustizia riparativa scolastica, con mediatori formati che intervengono prima che il conflitto diventi reato, ricomponendo le fratture e responsabilizzando senza criminalizzare.
Repressione e prevenzione non sono opposte: sono complementari. Ma la prevenzione senza una cornice di responsabilità certa rischia di essere percepita come debolezza. La riforma serve proprio a questo: a dire che lo Stato sa essere severo con chi sbaglia, mentre costruisce le condizioni perché nessuno arrivi a sbagliare.





