SEZIONE III.
Gli organi ausiliari.
ART. 99. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
ART. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo

LEGGI ANCHE:
- Tanti Auguri cara e bella Costituzione
– 75 anni di Costituzione Antifascista
- 75 anni di Costituzione Antifascista/2
- 75 anni di Costituzione Antifascista/3
- 75 anni di Costituzione Antifascista/4
- 75 anni di Costituzione Antifascista/5
- 75 anni di Costituzione Antifascista/6
- 75 anni di Costituzione Antifascista/7
- 75 anni di Costituzione Antifascista/8
- 75 anni di Costituzione Antifascista/9
- 75 anni di Costituzione Antifascista/10
- 75 anni di Costituzione Antifascista/11
- 75 anni di Costituzione Antifascista/12
- 75 anni di Costituzione Antifascista/13
- 75 anni di Costituzione Antifascista/14
- 75 anni di Costituzione Antifascista/15
- 75 anni di Costituzione Antifascista/16
- 75 anni di Costituzione Antifascista/17
uploads/images/image_750x422_63b468d798ac1.jpg
2023-01-21 18:50:18
13





