Due anni e mezzo fa ho fatto una scelta. Mi sono recata a Reggio Calabria per studiare da vicino l’Accordo Quadro “Liberi di Scegliere” presso l’Ussm (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni; Servizio del Ministero della Giustizia) . Ne avevo sentito parlare, ma viverlo è stata ed è tutt'oggi un’altra cosa. Ho sempre avuto il bisogno di studiare da vicino i fenomeni sociali che più mi interessava approfondire. E così ho fatto. Oggi tutto questo è diventato anche un lavoro.
Da Sociologa, prima di avventurarmi nelle storie dei ragazzi, volevo comprendere quale fosse il reale meccanismo di tutto questo e da più punti di vista. E così posso oggi partire dal passato, da ciò che sono state le basi per costruire questo Accordo Quadro prima che esso divenisse tale.
Don Italo Calabrò in questo fu una figura molto importante in Calabria, poichè comprese che il territorio calabrese era intriso di criminalità organizzata e il suo desiderio assieme alla sua azione era quello di far conoscere ai ragazzi che nonostante vivessero in un territorio difficile, potessero scegliere comunque per loro un futuro che mirasse a principi di legalità, nonostante fossero “figli di”.
Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, ha proseguito tutto ciò avendo l’intuizione di creare un Accordo Quadro, il quale definisse alcuni punti chiave del percorso di questi ragazzi. Percorso che spesso si intreccia con l’entrata dei ragazzi in un circuito penale, ma non solo. La particolarità di questo Provvedimento infatti, è quella di non essere sempre statico, bensì dinamico, flessibile alle esigenze dei ragazzi. Non tutti i minori che sono allontanati hanno commesso o commettono reati. E non tutti i ragazzi che sono “figli di” vengono automaticamente allontanati. Quest’ultima ipotesi sarebbe dannosa e controproducente.
Il ragazzo viene allontanato infatti non perché “figlio di”, bensì poiché gli viene recato un danno psico-fisico da chi dovrebbe prendersi cura di lui; ciò in linea sia con la nostra Costituzione (artt.2-30-31 comma 2) sia con le Leggi (Convenzione stipulata a New York nel 1989, ratificata dall’Italia con la Legge n.176 del 1991; art.8 della CEDU ratificata dall’Italia nel 2003 con Legge n.77; Commento generale n.1 approvato dal Comitato sui Diritti dell’Infanzia del 2001). Quindi, oltre che alla messa in atto di ipotetici reati (i cosiddetti reati “spia”: ovvero determinate azioni illegali che possono antecedere (non per forza, poiché si dovrebbe in questo caso osservare il legame tra reato-territorio-famiglia d’origine) reati più gravi, con probabilità di mettere in atto il reato di 416 bis. Questo ultimo reato oltre alla sua gravità in sè, è anche dannoso per il ragazzo a più livelli, poiché è come se essendone accusato, gli si desse la conferma di essere generazionalmente legato ai codici malavitosi familiari e di essere impossibilitato ad uscirne, ovvero a scegliere la via della legalità. L’accordo agisce qui. Vuole esserci in termini di prevenzione seguito da un’azione di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata. Vuole far comprendere al ragazzo che non esiste nulla di male a voler bene ai propri genitori/parenti e nel mentre essere libero di scegliere la propria strada.
Non ci si concentra però solamente sul reato. Il Provvedimento “Liberi di Scegliere” può anche includere procedimenti civili che incidono sulla responsabilità genitoriale (artt.330,333,336 c.c.),procedimenti di V.G.(Volontaria Giurisdizione) oppure procedimenti amministrativi (art.25 del RDL n.1404 del 1934: per irregolarità della condotta). Può accadere che per questa tipologia di Provvedimenti, vengano aperti anche contemporaneamente più procedimenti, ad esempio si può avere l’intervento penale sul fatto reato con quello civile sul nucleo familiare di appartenenza, secondo una strategia di prevenzione e contrasto, che solo nell’ambito della giustizia minorile è possibile porre in essere (Risoluzione CSM 31.10.2017 “La tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata”).
Da queste tipologie di Provvedimenti il ragazzo/a potrà essere allontanato/a dalla sua famiglia d’origine, ad esempio con inserimento in Comunità intraneo al territorio calabrese oppure extra-regionale. Ciò per fare comprendere al ragazzo/a che là fuori esiste il mondo delle emozioni, un mondo maggiormente a portata di adolescenti che si discosta dal loro abitudinario mondo criminale.
Per quanto riguarda invece i Protocolli antecedenti all’Accordo Quadro, anche questi sono da considerare, poiché aiutano a comprendere le basi di questi allontanamenti. Il primo è il Protocollo giudiziario del 21 Marzo 2013 il quale vuole creare un intervento coordinato e comunicativo tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria e agisce anche rispetto ai punti che successivamente saranno considerati nell’Accordo Quadro Liberi di Scegliere del 2017: il Protocollo agisce nei procedimenti penali relativi ai reati commessi in concorso da soggetti minorenni e maggiorenni; nei procedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/imputati /condannati per reati di cui all’art. 51 comma ter bis c.p.p. e altro; nei procedimenti civili relativi ai minori e a nuclei familiari sottoposti a misure di protezione.
Nel Protocollo inoltre viene riconosciuta come l’azione sia rivolta all’interno di un territorio in cui è consistente la presenza della criminalità organizzata. E’ interessante qui notare come il Protocollo dia importanza all’articolo 609 decies c.p., ovvero “Comunicazione al Tribunale per i Minorenni (per le tematiche di competenza)”. Ciò che infatti viene sottolineato in questi Protocolli è la componente chiave della comunicazione. Se ad esempio vige un pregiudizio psico-fisico nei confronti di ragazzi coinvolti nei procedimenti prima osservati, deve essere fatta comunicazione al Tribunale per i Minorenni da parte degli Uffici giudiziari firmatari del Protocollo e successivamente il TM dovrà prendere provvedimenti. Ciò fortifica la rete tra istituzioni e servizi .
Tutto ciò diviene poi più efficace il 15 Luglio 2014 , in cui si ha l’attuazione del Protocollo giudiziario suddetto, in cui vi sarà un ulteriore elemento di novità dato dall’istituzione delle cosiddette EIP (equipe interdisciplinari permanenti) in ciascuno dei distretti sanitari della provincia di Reggio Calabria che comunicheranno con la giustizia per quanto riguarda la presa in carico dei ragazzi, durante i procedimenti giudiziari. Vige ancora una volta una nota fondamentale in questo nuovo rinnovo; ovvero emerge sempre la consapevolezza di essere in un territorio intriso di criminalità organizzata e quindi le EIP dovranno attivare percorsi di educazione alla responsabilità genitoriale e alla legalità per i ragazzi sottoposti a procedimenti civili e amministrativi, i percorsi di legalità nei procedimenti penali invece ,verranno delegati all’Ussm. Segue suo ulteriore rinnovo l’8 febbraio del 2017.
Il 1 Luglio 2017 si da vita all’Accordo Quadro “Liberi di Scegliere” visti i Protocolli antecedenti, i quali davano rilievo sia all’importanza di Coordinamento e Comunicazione tra Uffici, sia sottolineavo come il territorio calabrese sia un luogo in cui è presente un alto tasso di criminalità organizzata, nel quale i minori sono a rischio di coinvolgimento. L’art. 1 dell’Accordo cita che verso questa tipologia di minori sia necessario creare percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale.
Chi sono nello specifico i destinatari? Ciò viene menzionato all’art. 2 dell’Accordo; ovvero i minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i Minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo e/o penale; i minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ex artt. 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell’ambito dei quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l’allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza; i figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all’art. 51 comma 3- bis. c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio); i minori in carico al Tribunale per i Minorenni per procedimenti civili scaturiti ex art. 32 comma 4 DPR 448 del 1988 o ai sensi dell’art. 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali; i minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio; i minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al D.M. 13 maggio 2005 n. 138.
Segue il Rinnovo di questo Accordo del 5 Novembre 2019 che introduce al suo nuovo art. 2: “Fornire una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa) nei contesti di criminalità organizzata della provincia di Reggio Calabria, ai minori e ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti giudiziari (penali o civili ai sensi degli artt. 330 e ss.c.c. e 25 del RDL 1934 n. 1404) del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, con l’obiettivo di garantire concrete alternative di vita; fornire una rete adeguata di supporto ai minori e agli adulti di riferimento che – autori o vittime di reati – desiderino affrancarsi dalle logiche criminali della ‘ndrangheta, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia.”
Comunicazione, consapevolezza del territorio intriso di criminalità organizzata, presa in carico del ragazzo per fargli comprendere come la strada della vita sia un’altra, restano le tematiche chiave dell’Accordo Quadro “Liberi di Scegliere”.
E' arrivato il momento di estendere questa tipologia di Provvedimenti anche in altri Tribunali (in alcuni altri già è presente, ma non in tutti); questo perché dovremmo ormai essere consapevoli del fatto che la criminalità organizzata non esista solo al Sud.
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2020-04-20 18:53:53
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