La concessione della detenzione domiciliare a due boss mafiosi con il regime del 41 bis ha determinato reazioni emotive, che giustifico ma non condivido. Spiego perchè.
A scanso di equivoci, ancora una volta ricordo che faccio l'avvocato da oltre 40 anni, e che da 30 difendo collaboratori e testimoni di giustizia. Credo, pertanto, di essere al di sopra di ogni sospetto, e di capirne qualcosa.
Non è stata approvata alcuna normativa "svuotacarceri" per i mafiosi detenuti al regime del 41 bis.
Pertanto valgono le norme esistenti da anni.
Riepilogo l'iter processuale.
Il detenuto presenta l'istanza per la detenzione domiciliare al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio, allegando tutta la documentazione che ritiene a lui favorevole. Il Tribunale avvia l'istruttoria e chiede i pareri previsti dalla legge : alla Procura, al carcere, ai sanitari che hanno in cura il detenuto.
Eventualmente può disporre perizia medico legale, anche collegiale. Il parere del carcere viene espresso da un organo composto dal direttore, dall'educatore, dall'assistente sociale, dallo psicologo.
Acquisiti tutti i pareri il Tribunale decide se concedere o meno il beneficio richiesto.
Se le condizioni di salute del detenuto dovessero risultare incompatibili con il regime carcerario, o se vi fosse il rischio documentato che corre seri rischi di contagio (per esempio nel caso di pandemia come quello attuale), il Tribunale dispone la detenzione domiciliare.
In tal caso, se il detenuto è ritenuto altamente pericoloso, gli vengono imposti determinati obblighi. Per esempio: divieto di uscire dall'abitazione, divieto di comunicare con l'esterno e con soggetti diversi dai familiari conviventi e dagli avvocati. Nel caso di accertata violazione di tali obblighi il soggetto torna in carcere.
Peraltro i due boss mafiosi ammessi ai domiciliari non hanno condanne all'ergastolo. Uno di essi pare che fosse vicino al fine pena.
Ricordo, inoltre, che una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che il permesso e le misure alternative devono essere concessi qualora, per varie ragioni, la esecuzione della pena in carcere dovesse risultare contraria ai principi di umanità.
Infine non va dimenticato che ogni caso fa storia a se, e prima di esprimere giudizi bisogna conoscere tutti i pareri espressi e il contenuto della decisione del Tribunale.
Detto questo concordo sul fatto che i mafiosi devono scontare la pena inflitta in modo consono al loro grado di pericolosità sociale, e che sarebbe inaccettabile un provvedimento di legge che modificasse il regime del 41 bis.
Ma siamo in uno Stato di diritto, e occorre razionalità ed equilibrio nelle valutazioni. Vige anche la separazione dei poteri. Ne consegue che la decisione sulle misure alternative compete unicamente alla Magistratura.
Fare appello al Presidente della Repubblica, al Governo o ad altri ancora è assolutamente inutile.
Se si ritiene che una determinata legge debba essere cambiata lo si chiede al Parlamento. In ogni caso auspico che ogni ragionamento avvenga con pacatezza e cognizione di causa.
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2020-04-22 17:11:30
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