«La rivendico. Ma non negheremo a nessuno di esprimere dissenso.»
Giorgia Meloni, Presidenta del Consiglio dei Ministri, Corriere della Sera, 2 novembre 2022
IL DECRETO CONTESTATO. Dopo le innumerevoli polemiche di questi giorni abbiamo deciso di ascoltare gli esperti, gli studiosi della materia. Continuiamo questo nostro percorso, per fornire qualche elemento in più ai nostri lettori, con l'intervista al professore Mauro Volpi, costituzionalista.
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Cosa pensa del primo atto dell'esecutivo guidato dal Presidente Giorgia Meloni, che inserisce nel codice penale l'articolo 434-bis. Una norma in materia di "occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali". Era così necessaria e urgente?
Vi sono due evidenti violazioni dell’art. 77 della Costituzione sui decreti-legge. La prima consiste nella mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza alla luce
del fatto che negli ultimi due anni vi è stato un solo raduno vicino a Viterbo e quello di Modena è stato sciolto pacificamente e con un’opera di persuasione sugli organizzatori. Inoltre l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui è già punita dall’art. 633 del codice penale. La seconda violazione riguarda l’eterogeneità del decreto che contravvenendo alla giurisprudenza della Corte costituzionale mescola il divieto dei raduni illegali alle norme sull’ergastolo ostativo e all’abolizione anticipata degli obblighi di vaccinazione anti Covid per il personale sanitario.
Per qualcuno la norma è poco chiara nell'individuazione della fattispecie. Potrebbe essere interpretata in maniera estensiva?
Non vi è nessun riferimento esplicito ai raduni musicali, per cui la norma ha portata generale e potrebbe riguardare sia riunioni culturali, conviviali o sportive sia manifestazioni
politiche e sindacali con più di 50 persone.
Alcuni esponenti dell'opposizione temono che questo nuovo reato possa mettere a rischio la libertà di manifestazione. Secondo lei è così?
Non c’è dubbio che data la sua genericità la norma si presta ad una utilizzazione varia
contro qualsiasi manifestazione pubblica da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.
L'articolo 17 della Costituzione Italiana recita: "I Cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". C'è incompatibilità?
C’è un evidente contrasto con il limite previsto nei confronti delle riunioni in luogo
pubblico (quelle che al di là della proprietà del luogo in cui si svolgono consentono
l’accesso libero senza condizioni né requisiti). I motivi del divieto devono essere
“comprovati” e quindi corrispondere a situazioni oggettive attentamente vagliate e
con un forte livello di probabilità. Invece il decreto parla genericamente della possibilità
di “pericolo” non solo per l’incolumità ma anche per la salute e per l’ordine pubblico,
concetto ampiamente utilizzato dal fascismo e non a caso assente nella nostra Costituzione. In pratica le autorità di pubblica sicurezza hanno la più ampia discrezionalità nel vietare e reprimere qualsiasi manifestazione pubblica, com’è avvenuto a La Sapienza di Roma dove sono stati manganellati studenti disarmati che intendevano contestare
pacificamente una riunione politica all’intero di Scienze Politiche.
Secondo lei è realistico pensare che le scelte del Governo appena insediato possano mettere a rischio alcuni aspetti delle libertà individuali dei cittadini italiani?
Mi pare che il Governo abbia scelto apertamente i suoi “nemici” tra i poveri, i migranti,
coloro che rivendicano diritti sociali e civili, mentre sono trattati come “amici” gli sfruttatori
del lavoro in nero, gli evasori fiscali, quelli che sono liberi di “fare” anche se a scapito
della condizione dei lavoratori, dell’ambiente e della salute pubblica.
Comma 1, articolo 5 del decreto legge numero 162 del 31 ottobre 2022:
«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita».
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2022-11-09 12:30:06
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