Avvocato Borrè, lei è difensore di chi ha fatto ricorso contro il risultato elettorale in seno all’elezione del Gran Maestro del G.O.I. Per la prima volta, inoltre, un esponente del G.O.I. si è rivolto alla magistratura ordinaria. Ma partiamo dal principio. In data 3 marzo 2024 si è svolta la votazione per eleggere il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia. Cosa è successo?
In realtà i miei assistiti non sono stati i primi massoni a rivolgersi alla Magistratura ordinaria, il Tribunale di Roma si è più volte occupato dell’impugnazione di atti interni al G.O.I., , ma senza dubbio questo è il primo caso che riguarda la contestazione dell’insediamento di un Gran Maestro. Nella fattispecie l’annullamento – da parte della Commissione Elettorale Nazionale del G.O.I. – di un cospicuo numero di schede, ritenuto illegittimo dal tribunale in sede di delibazione dell’istanza cautelare, aveva portato al sovvertimento della volontà espressa dalla maggioranza degli iscritti.
Una volta finito il voto, da regolamento interno ci sono sette giorni di tempo per la commissione elettorale di procedere all’apertura delle buste pervenute, risolvere eventuali contestazioni, determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redigere apposito verbale e comunicarlo immediatamente al Gran Maestro. Sembra, però, che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Che cosa?
La C.E.N. ha deliberato a maggioranza di considerare nulli i voti espressi con schede da cui i componenti del seggio non avevano asportato il talloncino antifrode.
Per quale motivo i ricorrenti hanno presentato il ricorso?
Perchè la nullità del voto in caso di mancata asportazione del talloncino non è prevista dal regolamento che disciplina il procedimento elettorale e pertanto la C.E.N. ha esercitato un potere di annullamento che esula dalle sue attribuzioni in quanto non previsto né dall’ordinamento interno del G.O.I. né da quello generale, che è invece improntato al principio del favor voti, ossia di salvaguardia della volontà espressa dall’elettore.
Ci può spiegare come funziona questa procedura riguardante il talloncino antifrode?
Le schede elettorali sono munite di un talloncino adesivo numerato, ma non abbinato al nominativo del votante. Il numero serve solo per verificare che la scheda riconsegnata dall’elettore sia una di quelle in dotazione al seggio e così quando l’elettore riconsegna la scheda, il presidente asporta il talloncino, controlla che il numero corrisponda a uno di quelli in dotazione al seggio e poi inserisce la scheda nell’urna, ma poiché il numero non è correlato all’identità del votante, posto che non è indicato e tantomeno abbinato a un nome nel registro degli aventi diritto al voto, la sua mancata asportazione da parte del presidente di seggio, non consente comunque di sapere, tantomeno al momento dello spoglio, come quel determinato elettore abbia votato.
Il talloncino antifrode dovrebbe essere staccato dalla commissione elettorale e non dall’elettore, in modo da mantenere il voto segreto. Allora perché questa procedura non è avvenuta portando all’annullamento di 139 schede con voto a favore di Leo Taroni, 98 schede con voto a favore Antonio Seminario e 8 schede con voto a favore di Pasquale La Pesa. Non ci potrebbe essere il pericolo che tutto questo sia stato fatto di proposito, proprio per favorire un candidato piuttosto che un altro?
A memoria i numeri non li ricordo, ma il risultato dell’annullamento ha portato all’abbattimento di un numero di preferenze a favore di Taroni superiore a quello che ha penalizzato la lista Seminario, con la conseguenza che non è risultato eletto il più votato, ma colui al quale è stato annullato un minor numero di schede.
Il giudice ha accolto il ricorso e annullato, di fatto, le delibere riguardante l’annullamento dei voti e dell’attribuzione delle cariche all’attuale Gran Maestro e della Giunta. Si ritiene soddisfatto del risultato? Cosa succede adesso?
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso cautelare, ha sospeso l’efficacia della delibera del CEN con cui era stato stabilito di annullare le schede da cui non era stato tolto il talloncino e di conserva ha sospeso sia la determinazione dei voti delle singole liste che la conseguente proclamazione del nuovo Gran Maestro e l’insediamento della Giunta. Ora la CEN dovrà essere riconvocata ai sensi dell’art. 114 del Regolamento e procedere al conteggio dei voti computando anche quelli espressi con le schede da cui non è stato tolto il talloncino e determinare quindi il numero dei voti riportati da ciascuna lista e quindi, se l’aritmetica non è un’opinione, attribuendo la vittoria alla lista Taroni.
L’attuale Gran Maestro Antonio Seminario ha annunciato che probabilmente farà ricorso…
In realtà chi può far reclamo è il G.O.I., non Seminario, ma obiettivamente l’ordinanza del Tribunale mi sembra granitica, e non perchè ha dato ragione ai miei assistiti, ma perchè ha applicato principi giurisprudenziali consolidati
Tramite PEC abbiamo provato a contattare l’avvocato del resistente, e quindi dell’attuale Gran Maestro, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta.