Comune di Foggia: sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2021.
Il Sindaco aveva già rassegnato le dimissioni. Ma, nel frattempo il TAR Lazio, in primo grado, ha confermato nel merito la legittimità dello scioglimento. Invece il Consiglio di Stato (CDS 7170/2025) ha pronunciato una sentenza di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo che l’ex Sindaco, ricorrente in giudizio, non avrebbe ottenuto alcuna utilità da un’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso, nemmeno sotto il profilo morale. Lo scioglimento, ribadiscono anche in questo caso i giudici, ha natura cautelar-preventiva e trova il suo presupposto nella presenza di forme di condizionamento o collegamenti fra gli amministratori e la criminalità organizzata.
Ma tali elementi
“non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali”
degli amministratori stessi. La finalità del provvedimento dissolutorio è quella di “salvaguardare la funzionalità dell’amministrazione pubblica” e l’eventuale accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dello scioglimento, non sarebbe idoneo a ripristinare i lamentati danni all’immagine o alla reputazione dell’amministratore proprio perché, per le sue caratteristiche intrinseche, lo scioglimento non è idoneo ad arrecare questa tipologia di danno.
Il Consiglio di Stato, inoltre, conferma che l’impugnazione del Decreto di scioglimento non costituisce strumento utile per produrre conseguenze sul versante dell’incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, Tuel: la pronuncia di incandidabilità
“non è (…) conseguenza automatica dello scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso, ma richiede una valutazione della posizione dei singoli amministratori, con riferimento a condotte attive o omissive che evidenzino un’agevolazione anche indiretta degli interessi della criminalità organizzata, attraverso la mala gestio della cosa pubblica”.





