“Tenuità”. Questa è la parola che emerge dal procedimento iniziato dal testimone di giustizia Gennaro Ciliberto nei confronti di un ex boss della camorra ed ex collaboratore di giustizia, Fiore D’Avino. La questione ruotava intorno a dei post, pubblicati sui social, scritti proprio dal D’Avino.
Nel capo di imputazione si trovano le dichiarazioni ritenute diffamatorie dal testimone di giustizia Ciliberto (affermazioni postate più volte su Facebook): “Ti professi fautore della legalità quando sei il primo a infrangere la legge, spargendo calunnie e diffamazioni, violando la vita e la privacy delle persone. Sei un bugiardo quando hai detto di aver denunciato un mio parente, sei un bugiardo quando hai detto di non voler fare l’assessore, sei un bugiardo infantile che si è sbugiardato da solo”, aggiungendo “sei un vigliacco”.
In basso un post che parla del padre del testimone Ciliberto.

Il processo si è svolto a Siena, dove sono stati sentiti anche dei testimoni. Dove il testimone di giustizia ha portato sul banco degli imputati Fiore D’Avino per capire – attraverso una pronuncia della magistratura – se quelle frasi lette sui social fossero diffamatorie. L’altro giorno la sentenza ha risposto alla richiesta del testimone di giustizia, con l’articolo 131 bis del codice penale. Per correttezza abbiamo sentito anche la difesa di Ciliberto ma rispettiamo la decisione di non commentare la sentenza prima delle motivazioni.
Sempre per correttezza, perchè noi abbiamo sempre dato spazio a tutte le voci, abbiamo ascoltato il punto di vista del legale del D’Avino. L’avvocato Bucci, difensore dell’ex criminale (attualmente in detenzione domiciliare, con un fine pena al 2032), ha ricostruito la posizione della difesa sull’esito del procedimento nato dalla querela presentata da Gennaro Ciliberto.
“La vicenda lei già la conosce – esordisce l’avvocato Bucci -. Si tratta di una serie di frasi proferite all’indirizzo di Ciliberto e che lui ha ritenuto diffamatorie, avanzando una querela per diffamazione aggravata”.
Secondo l’articolo 595 del codice penale?
“Sì, sì, secondo e terzo comma, diffamazione aggravata. Questa querela inizialmente viene archiviata dalla Procura di Siena, perché la Procura ritiene che quelle frasi non siano dirette al ruolo di Ciliberto come testimone di giustizia e quindi non ledano la reputazione. Il Ciliberto avanza opposizione. Si costituisce parte civile, chiede 10mila euro a titolo di indennizzo nel corso del processo e viene ascoltato in qualità di testimone”.
Verrà ascoltato anche Tommaso Rea che in aula non è stato tenero con il Ciliberto.
“Viene ascoltato come testimone della difesa”.
Perché viene ascoltato Tommaso Rea?
“Perché l’epiteto “vigliacco” che D’Avino inserì nella sua lettera aperta era riferito a un attacco che Ciliberto avrebbe fatto a Tommaso Rea in occasione del suo suicidio (tentato, nda). Quindi non era sulle qualità personali di Ciliberto, ma soltanto in base a quel segmento di azione circoscritto”.
E l’epiteto “bugiardo”?
“Mentre l’epiteto “bugiardo” della lettera aperta non era diretto al ruolo di testimone di giustizia di Ciliberto, ma al fatto che Ciliberto aveva più volte dichiarato di non aver mai denunciato parenti di D’Avino. Quindi non c’era nessuna intenzione di attaccare la credibilità di Ciliberto, ma soltanto di richiamare determinati aspetti”.
Avvocato, per sintetizzare la questione, possiamo dire che il fatto è stato commesso ma è “tenue”?
“Il fatto non è punibile. È stato commesso, ma non è un reato”.
Quindi, secondo la lettura della difesa, non c’era un danno o un’offesa grave?
“Il giudice ha dichiarato che non era una diffamazione”.
Questa fattispecie viene o non viene menzionata nel casellario giudiziario?
“No, non c’è menzione”.
Su questo aspetto abbiamo ascoltato il parere di un altro legale per capire meglio la questione. Riportiamo la risposta: “il 131 bis praticamente non è un’assoluzione piena, perché in realtà si ritiene che il fatto sia stato commesso, ma lo si assolve per tenuità del fatto, perché si ritiene che comunque non ci sia stata una grande offesa e, se vuole, non ci sia stato un danno. Quindi è una sorta di assoluzione, ma tanto è vero che viene poi messa anche nel certificato penale”.
Il 131 bis si applica solo a chi non ha precedenti?
“No, il 131 bis è sul fatto, non sui precedenti. Fa una valutazione sulla portata del fatto. Cioè, rubare una caramella non è come rubare un’auto”.
Il post contestato era quello in cui si leggeva “bugiardo” e “vigliacco”?
“Sì. Nel capo di imputazione, all’inizio, erano state ritenute diffamatorie solo quelle due parole, tutto il resto no. Ma vorrei che venga chiarito che c’è stata anche un’archiviazione e che nonostante tutto…”
C’è stata un’archiviazione e poi c’è stata un’opposizione all’archiviazione.
“Sì, ma i motivi di archiviazione erano proprio gli stessi che ritroveremo in sentenza, ovvero che non c’era portata lesiva”.
Il suo cliente è agli arresti domiciliari?
“In detenzione domiciliare”.
Ma nella detenzione domiciliare si possono usare i social?
“Questa è la differenza tra arresti domiciliari e detenzione domiciliare”.
Può spiegare meglio?
“La detenzione domiciliare è una misura alternativa attenuata rispetto agli arresti domiciliari. Poi l’utilizzo o meno, il divieto di utilizzo di social o quant’altro, deve essere dietro una particolare prescrizione. Per esempio, Fabrizio Corona, che a volte ha compiuto reati attraverso i social, anche in misura alternativa, aveva il divieto di utilizzare social”.
Il suo cliente non ha questo divieto?
“Tutti possono utilizzare i social, salvo che non ci sia un’inibizione particolare di comunicazione verso l’esterno”.
D’Avino sta agli arresti domiciliari come collaboratore di giustizia?”
“No, in espiazione pena”.
Con un fine pena al 2032? Non è più un collaboratore di giustizia?
“Ma che vuol dire? Ma è sempre collaboratore di giustizia. Il discorso è questo: se io ho un fine pena al 2032 e lo sconto in arresti domiciliari…”
Detenzione o arresti? Perché così mi confondo.
“In detenzione domiciliare”.
Perché ha questo fine pena fino al 2032?
“Per processi di cui non so”.
Reati precedenti?
“Sono processi nei quali non ero avvocato”.
Prima che diventasse collaboratore?
“No, non lo so. Ritengo che lui sia diventato collaboratore nel corso di questi processi”.





