Certe scelte politiche non hanno bisogno di essere amplificate per rivelare la loro natura, basta osservarle da vicino. La proposta contenuta nel decreto sicurezza – prevedere un incentivo economico per gli avvocati che riescono a ottenere il rimpatrio dei migranti – appartiene a questa categoria. Non è una misura neutra, né semplicemente tecnica. È una scelta che interviene su un equilibrio delicato e lo piega in modo evidente.
L’idea di fondo, nella sua formulazione più esplicita, appare difficile da nobilitare, legare un compenso al risultato di un allontanamento. Non alla qualità del lavoro giuridico, non alla correttezza del procedimento, ma all’esito finale. In altre parole, introdurre una logica di premio per chi riesce a chiudere un percorso con un’espulsione. È un’impostazione che, al di là delle intenzioni dichiarate, rischia di suonare come una scorciatoia poco dignitosa, prima ancora che discutibile sul piano giuridico.
Il centrodestra la presenta come una misura di efficienza. Rendere più rapide le procedure, superare i blocchi, trasformare decisioni già prese in risultati concreti. Ed è vero che il sistema dei rimpatri in Italia soffre da anni di lentezze strutturali, legate a fattori che vanno ben oltre il contenzioso legale: accordi con i Paesi di origine, difficoltà di identificazione, costi e organizzazione logistica. Tuttavia, proprio per questa complessità, l’idea di intervenire con un incentivo economico rivolto agli avvocati appare riduttiva. Semplifica un problema articolato e lo sposta su un piano che non è quello decisivo.
Ma è soprattutto il messaggio a colpire. Perché una misura del genere suggerisce, implicitamente, che il diritto possa essere orientato da un obiettivo da raggiungere, quasi da una “quota” da soddisfare. L’avvocato, figura che nell’immaginario democratico è presidio di garanzie, viene inserito in una dinamica che premia l’esito espulsivo. È uno scarto evidente, e difficilmente presentabile come un semplice aggiustamento tecnico.
Le tensioni che questa proposta genera non restano confinate all’opposizione. Attraversano anche la maggioranza, dove convivono due spinte. Da un lato, la volontà di mostrare fermezza e capacità di intervento su un tema che pesa fortemente sul consenso; dall’altro, una consapevolezza più prudente dei limiti giuridici e politici di certe soluzioni. Non sempre questa seconda voce si esprime apertamente, ma emerge nelle correzioni, nei rallentamenti, nelle formulazioni che cambiano strada facendo.
Il riflesso più significativo si coglie nei rapporti con il Quirinale. La Presidenza della Repubblica, nel suo ruolo di garante costituzionale, osserva con attenzione ogni passaggio che possa incidere su diritti fondamentali o su equilibri sensibili. In casi come questo, la tensione non si traduce in uno scontro pubblico, ma in un lavoro più sottile: richieste di chiarimento, inviti a riformulare, attenzione alla coerenza con la Costituzione e con il diritto europeo.
È in questo spazio che la proposta sull’incentivo mostra le sue fragilità. Non tanto perché impedita in assoluto, quanto perché espone il provvedimento a rilievi sul piano della proporzionalità, della ragionevolezza, della funzione stessa degli attori coinvolti. Il Quirinale, in queste situazioni, tende a esercitare una moral suasion che spesso porta a limare, modificare o, in alcuni casi, ridimensionare le parti più controverse dei testi normativi.
Anche nel mondo giuridico, le reazioni sono nette. Molti vedono in questa misura un abbassamento della qualità del sistema, un segnale che rischia di confondere i ruoli e di trasformare una funzione di garanzia in un ingranaggio orientato al risultato. Non è tanto una questione corporativa, quanto di principio. Il diritto, per reggere, ha bisogno di essere percepito come spazio di equilibrio, non come leva di accelerazione verso un obiettivo prefissato.
Eppure, fermarsi a una critica morale non basta. Il contesto in cui nasce questa proposta è reale, una pressione migratoria costante, territori in difficoltà, istituzioni che faticano a governare fenomeni complessi. È da questa fatica che derivano misure che puntano all’immediatezza, alla visibilità, alla dimostrazione di controllo. Ed è qui che il consenso si costruisce.
Il problema è che, inseguendo soluzioni rapide, si rischia di accettare strumenti che nel lungo periodo erodono qualcosa di più profondo. Non perché risolvano davvero il problema – che resta legato a dinamiche internazionali e strutturali – ma perché modificano il modo in cui lo si affronta. E quando il linguaggio del diritto si avvicina a quello dell’incentivo, il cambiamento non è mai solo tecnico.
La proposta di premiare chi ottiene un rimpatrio non è semplicemente discutibile, è, in una certa misura, povera. Povera di visione, perché riduce una questione complessa a un meccanismo elementare. Povera di misura, perché introduce una logica che fatica a stare dentro i confini di un sistema giuridico equilibrato. E, soprattutto, povera di ambizione, perché sembra rinunciare alla costruzione di soluzioni più solide in favore di un segnale immediato.
Alla fine, ciò che resta non è soltanto il contenuto della norma, ma la direzione che suggerisce. Una direzione in cui il diritto rischia di diventare strumento, più che limite. E quando questo accade, il confine tra ciò che è possibile e ciò che è opportuno si fa inevitabilmente più sottile.
Immagine AI
L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di “rimpatrio volontario” e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione.
È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza.
Questa previsione tradisce un’idea di avvocatura servente, subordinata agli obiettivi del potere e retribuita in funzione del risultato richiesto dall’amministrazione. Un’idea che non può che essere respinta con fermezza, in nome di una funzione difensiva libera, indipendente e rivolta esclusivamente alla tutela dei diritti della persona assistita.





