18 gennaio 1994. I due appuntati dei carabinieri Antonino Fava, 36 anni di Taurianova (Rc), e Vincenzo Garofalo, 31 anni di Scicli (Ragusa) vengono trucidati sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo per Scilla. E’ una serata strana, anomala: una Regata segue l’auto dei militari, un’Alfa 75 del nucleo radiomobile di Palmi. L’azione è pianificata, organizzata nei minimi particolari. La macchina che tallona quella dei due carabinieri usa gli abbaglianti, vuole farsi notare a tutti i costi.L’agguato freddo, pianificato e premeditato si materializza. Vengono esplosi colpi di fucile a pallettoni e raffiche di mitra. I due uomini dello Stato muoiono sotto i colpi dei criminali.
Il processo ‘ndrangheta stragista (che si occupa del “livello superiore”) è arrivato al passaggio decisivo del nuovo giudizio d’appello davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria. Il procedimento è entrato nella sua fase conclusiva dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione nel dicembre 2024.
Nel primo giudizio erano stati condannati all’ergastolo Giuseppe Graviano, boss del mandamento di Brancaccio ritenuto tra i mandanti degli attentati ai carabinieri, e Rocco Santo Filippone, indicato come referente della cosca Piromalli di Gioia Tauro e figura di raccordo tra Cosa nostra e ’ndrangheta nella strategia stragista.
In questo scenario, la lunga requisitoria del procuratore generale Giuseppe Lombardo è stata durissima, costruita non solo per ribadire l’impianto accusatorio, ma anche per contestare, frontalmente, le ragioni del rinvio deciso dalla Suprema Corte.
Lombardo ha aperto il suo intervento collocando il processo dentro una vicenda giudiziaria e umana che, ha detto, non può essere letta in modo schematico. “La verità non è quasi mai un approdo immediato”, ha affermato, parlando di “un cammino irregolare fatto di deviazioni, di arretramenti”. Ma da subito è apparso chiaro che il cuore della requisitoria sarebbe stato un altro: smontare il ragionamento con cui la Cassazione ha annullato con rinvio le precedenti condanne.
Il punto più duro è arrivato quasi subito, quando il procuratore generale ha rovesciato il concetto chiave utilizzato dalla Suprema Corte. “Il cortocircuito, se un cortocircuito c’è, è presente esclusivamente nella motivazione della sesta sezione della Corte di Cassazione”, ha detto in aula. Secondo Lombardo il problema non starebbe nella sentenza d’appello annullata, ma proprio nella motivazione del rinvio, che a suo giudizio conterrebbe “errori non solo di valutazione ma errori di fatto”.
Il procuratore generale ha parlato apertamente di una Cassazione che avrebbe finito per “scambiare la sentenza di primo grado per la sentenza d’appello”, richiamando passaggi che non corrisponderebbero alla reale struttura del processo. Ancora più esplicito è stato quando ha contestato il riferimento a un esame dibattimentale in appello che, secondo la sua ricostruzione, non esiste. “Non c’è esame in appello, dove l’hanno visto?”, ha chiesto.
Per Lombardo non si tratterebbe di una svista innocua. “Un errore materiale non è”, ha detto. Per il procuratore generale l’errore avrebbe inciso sul cuore della motivazione, attribuendo a uno dei collaboratori di giustizia un’aggiustatura tardiva del racconto che, a suo dire, non c’è mai stata. Gran parte della requisitoria ha ruotato attorno a questo passaggio: la valutazione delle dichiarazioni di Antonino Lo Giudice e Consolato Villani, che secondo la Cassazione avrebbero mostrato un contrasto non risolto. Lombardo ha contestato frontalmente questa lettura, sostenendo che la Suprema Corte avrebbe ignorato o, comunque, svuotato il significato di atti decisivi, a partire dal confronto del 2014. “Dov’è finito questo verbale?”, ha chiesto più volte. È una domanda che nella sua requisitoria diventa quasi un’accusa: quel confronto, secondo Lombardo, non conferma un contrasto insanabile, ma delimita una divergenza precisa e circoscritta, senza demolire il quadro accusatorio.
Per il procuratore l’unica vera divergenza tra i racconti di Villani e Lo Giudice riguarderebbe Giuseppe De Stefano, non il resto del quadro. Sul resto, ha sostenuto, le dichiarazioni si tengono. “Su tutto il resto noi ci troviamo”. E Lombardo affonda ancora contro la Cassazione, accusandola di aver costruito un “contrasto” molto più ampio di quello che gli atti realmente mostrerebbero.
Uno dei cardini della requisitoria è poi la figura di Giuseppe Villani, padre di Consolato. Per Lombardo è lui la vera chiave di volta del circuito informativo, non Consolato Villani. “La principale fonte di conoscenza, contrariamente a quello che dice la Suprema Corte, non è Villani Consolato”, ha detto. Se il primo canale informativo è Giuseppe Villani, uomo di ’ndrangheta e “riservato” della cosca, allora l’idea che Lo Giudice abbia tirato fuori il suo nome solo tardi per “aggiustare il tiro” non regge. Lombardo è stato categorico: “Falso, falso, è enormemente falso”.
Nella sua ricostruzione Nino Lo Giudice parla di Giuseppe Villani da subito, e ne parla come di un soggetto di peso. Il procuratore generale ha ricordato che già nel verbale illustrativo del 2011 Villani Giuseppe compare come “riservato”, cioè come uomo interno ai circuiti mafiosi più delicati. Per questo Lombardo ha insistito sul fatto che la Cassazione avrebbe deformato la cronologia processuale. “Pregiudizio, errore grave”, ha detto Lombardo parlando della sentenza di rinvio. Secondo il procuratore generale, la Suprema Corte si sarebbe convinta in anticipo che Lo Giudice avesse corretto il racconto solo in una fase avanzata, e da questa convinzione avrebbe fatto discendere il resto. Una sorta di schema precostituito.
Lombardo si è soffermato anche su un altro punto che considera rivelatore della fragilità del rinvio: l’errore sulla progressione criminale di Consolato Villani, richiamata con l’ordine invertito tra “santista” ed “evangelista”. Per il procuratore generale questo non è affatto un dettaglio folkloristico. “Per me è un errore gravissimo, da penna blu”, ha detto. Sbagliare l’ordine delle doti mafiose significa non comprendere come funziona l’organizzazione. Un giovane affiliato non sa tutto. Chi sale di livello può apprendere di più. Se si salta questa dinamica, si finisce per deformare anche il valore delle dichiarazioni.
La requisitoria ha poi messo al centro il nodo dei riscontri, altro terreno sul quale Lombardo ha contestato il ragionamento della Cassazione. Secondo il procuratore generale la Suprema Corte oscilla, confonde, non chiarisce se stia trattando Villani e Lo Giudice come prove o come meri riscontri. “Io lo devo sapere”, ha scandito, spiegando che da questa distinzione dipende il modo stesso di valutare le dichiarazioni dentro il processo.
Quando la sentenza di rinvio parla di “riscontri minori”, Lombardo reagisce con toni durissimi. “Minori per chi?”, domanda. E incalza: “Se un tabulato telefonico che mi colloca Giuseppe Graviano nel dicembre del 1993 in Calabria è un riscontro minore, mi piacerebbe sapere quali sono i riscontri maggiori”. Il riferimento è ai dati telefonici che collocano Graviano in Calabria, ma anche alle intercettazioni e agli altri elementi documentali che, secondo la Procura generale, non possono essere trattati come contorno. Lombardo richiama le conversazioni attribuite a Giuseppe Graviano e Umberto Adinolfi, sottolineando il passaggio in cui Graviano parlerebbe della Calabria e di un posto di blocco evitato. Per il procuratore generale non si tratta di un frammento secondario, ma di un elemento pesante, compatibile con l’impianto accusatorio. “Questo non è un riscontro minore”, ha detto, accusando la Cassazione di non aver valorizzato abbastanza un passaggio che a suo giudizio rafforza in modo concreto la presenza di Graviano sul territorio calabrese.
Altro blocco centrale della requisitoria riguarda le intercettazioni delle operazioni Iubris e Restauro, che Lombardo presenta come tasselli decisivi per comprendere il rapporto tra la componente calabrese e quella siciliana della strategia stragista. Il procuratore generale valorizza le parole attribuite a Pino Piromalli, che seguirebbe e commenterebbe il processo come qualcosa che lo riguarda direttamente. Lombardo richiama il passaggio in cui Piromalli parla dei Graviano come di “due figlioli seri”.
Parole che pesano. Solo un soggetto collocato all’apice del potere mafioso nella Piana di Gioia Tauro – provincia di Reggio Calabria (“zona con la più alta densità mafiosa europea”) – poteva parlare così dei fratelli Graviano e collocarli dentro “queste cose qua”, dentro la stagione delle stragi e degli omicidi in Calabria. Materiale che per Lombardo conferma il quadro. Lo dice in modo chiaro: la verità, quando è tale, non teme il tempo. Si rafforza.
Lombardo rifiuta l’idea che i delitti contro i carabinieri possano essere ridotti a una “ragazzata” o all’iniziativa isolata di due giovani criminali. Sostiene che la stessa Cassazione abbia già riconosciuto in via definitiva alcuni cardini fondamentali: i rapporti tra Cosa nostra e ’ndrangheta, la causale stragista, il ruolo mafioso di Filippone. Se questo è vero, dice la Procura generale, allora non si può poi trattare come fragile il passaggio che porta da quel contesto generale agli omicidi dei carabinieri.
“Tu, Suprema Corte, diventi illogica”. Lombardo non si limita a difendere il lavoro dei giudici di merito. Ribalta l’accusa di illogicità e la rimanda al mittente, sostenendo che è la motivazione del rinvio a risultare contraddittoria.
Nella parte finale del suo intervento, il procuratore generale torna sul valore delle motivazioni ampie, articolate, scomode. Non accetta che vengano definite sovrabbondanti o “elefantiache”. Sostiene l’esatto contrario: in processi come questo servono molte parole, perché bisogna ricostruire non solo i fatti ma anche il contesto, distinguere tra verità processuali incomplete e verità che emergono solo col tempo. “La verità processuale ha bisogno di molte parole”.
E quando arriva il momento di chiudere, Lombardo tira le somme. “La verità non teme il tempo, solo la bugia teme il tempo”. E formula la richiesta conclusiva della Procura generale, quella che segna la direzione netta della requisitoria. “Non ci sia spazio per una posizione diversa da parte della Procura generale che non sia quella di chiedere la conferma della sentenza di primo grado”.
Ergastoli per gli stragisti mafiosi.
Per il procuratore generale Giuseppe Lombardo il processo d’Appello bis deve riportare il procedimento al suo approdo originario: riconoscere la piena tenuta dell’impianto accusatorio e confermare la sentenza di primo grado nei confronti di Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. La requisitoria, che ha colpito frontalmente il rinvio disposto dalla Cassazione, ribadisce che per la Procura generale il quadro probatorio non è crollato, anzi si è consolidato.
La prossima udienza: giovedì 21 maggio 2026

DOMANI PUBBLICHIAMO LA REQUISITORIA INTEGRALE DEL PG GIUSEPPE LOMBARDO
«Credo che l’opinione pubblica abbia non soltanto il diritto ma, oserei dire, il dovere di essere informata sui processi che sono stati celebrati e che non vengono raccontati dalla grande stampa. L’opinione pubblica deve essere informata e chi ha un ruolo all’interno dello Stato, della magistratura e delle forze di polizia, ha il dovere di non fermarsi.»
Nino Di Matteo, WordNews.it, aprile 2021





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