E’ diventata sempre più una battaglia su due fronti quella tra la Procura di Caltanissetta e lo stesso Tribunale. Caltanissetta, infatti, è titolare sulle indagini per le stragi mafiose del 1992: Capaci e via d’Amelio.
Ed è in questo contesto che la Procura di Caltanissetta, con il procuratore Salvatore De Luca in testa, negli ultimi anni ha richiesto per ben due volta l’archiviazione su una pista investigativa denominata, ormai, pista nera: la prima nel 2022 la seconda l’anno scorso.
L’inchiesta, aperta nel 2017, mira a verificare l’eventuale coinvolgimento di soggetti esterni all’organizzazione mafiosa nella fase ideativa ed esecutiva della strage, un approfondimento investigativo che mira ad accertare giuridicamente anche l’esistenza del coinvolgimento di ambienti neofascisti alle stragi, grazie soprattutto al lavoro dell’avvocato di Salvatore Borsellino, Fabio Repici, che ha trovato e portato a galla diversi documenti nascosti per più di 30 anni e che proverebbero il coinvolgimento.
Ma la Procura di Caltanissetta non ci sta e richiede, nuovamente, l’archiviazione. La GIP Graziella Luparello, il 19 dicembre scorso, rigetta la richiesta indicando ben 43 punti su cui mancano le indagini della procura. Secondo la Procura, l’ordinanza del gip sarebbe stata “abnorme” e tale da determinare una paralisi del procedimento, in particolare per le attività d’indagine disposte su alcuni aspetti ritenuti già oggetto di altri fascicoli e ricorre in Cassazione a gennaio scorso.
La Quinta Sezione Penale a fine aprile dichiara inammissibile il ricorso e così la Procura dovrà continuare le indagini. Il Procuratore De Luca è lo stesso che in sede di audizione in Commissione Antimafia ha dichiarato che la pista nera vale “zero tagliato” e che l’unica pista che ha trovato dei riscontri è quella che riguarda il dossier dei Ros Mafia&Appalti. Indagine sulla quale, però, per il filone che riguarda sempre la Procura di Caltanissetta è stata richiesta l’archiviazione.
Nelle motivazioni, depositate a fine luglio, la Corte di Cassazione ha ricostruito tutti i casi previsti dalla legge in cui potrebbe rientrare il principio di abnormità e di come questo caso non rientri tra questi. Infatti, nella ricostruzione così fatta,
“il ricorso all’odierno vaglio risulta proposto fuori dai casi previsti dalla legge, non ravvisandosi profili di abnormità con riferimento al provvedimento impugnato nel suo complesso, né in relazione alle specifiche indagini indicate dal Giudice per le indagini preliminari, come condivisibilmente prospettato nella requisitoria del Procuratore Generale”
Infatti per gli ermellini l’ultima richiesta del GIP di nuove indagini
“s’appalesino del tutto coerenti con le indicazioni investigative già contenute nel primo provvedimento del Giudice per le indagini preliminari nisseno, di cui costituisce il logico sviluppo, senza ingenerare profili di abnormità, nei termini già precisati”
D’altronde era già stato sottolineato dal Procuratore Generale come
“il Giudice fonda la necessità di approfondire l’esistenza di quel comune fil rouge che avvince le stragi del ’92 e quelle del Continente degli anni 93-94” “reputando come l’impegno dei magistrati Falcone e Borsellino nel contrasto alla criminalità economica e alle cointeressenze tra mafia e imprenditoria nel settore degli appalti pubblici non costituisca una chiave di lettura in grado di esaurire l’indagine sul concorso di persone esterne a cosa nostra nella stagione stragista all’odierno vaglio”
A seguire vengono citati diversi fatti che
“valorizzano le intuizioni investigative di Falcone riguardo il ruolo della destra eversiva e di Gladio nella storia criminale d’Italia:
- l’indagine svolta sul delitto Mattarella;
- gli esiti degli accertamenti giudiziari sulla strage di Bologna;
- la presenza di Paolo Bellini in Sicilia nell’arco temporale di interesse per i fatti di cui si procede;
- lo spionaggio condotto sull’attività investigativa di Borsellino e, in particolare, sugli interrogatori del neo collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo che – secondo la prospettazione del G.I.P. – inducono a ritenere che la transizione stragista-terroristica non possa essere ricondotta soltanto agli intrecci tra mafia e imprenditoria, con l’effetto di circoscrivere l’accertamento giudiziario ad un aspetto certamente rilevante e verosimilmente fondato dell’indagine, ma enucleato dal contesto storico-criminale complessivo e tale da trascurare la unitaria matrice genetica dei fatti in oggetto d’indagine.
Si sottolinea, in particolare, come il filone mafia e appalti, benché non scevro di una sua intrinseca plausibilità, non possa di per sé spiegare i gravissimi fatti occorsi in Italia negli anni ’90, né riesca a cogliere gli evidenti nessi tra i diversi eventi tragici che hanno mortificato la storia repubblicana del Paese, richiamando il tal senso le iniziative terroristiche di cosa nostra al di fuori dello storico perimetro geografico di riferimento e in epoca successiva all’eliminazione dei magistrati Falcone e Borsellino”
I giudici, poi, evidenziano tutte le carenze e le indagini da svolgere su Paolo Bellini, dedicando diverse pagine alle sue presenze in Sicilia in quegli anni e in relazione alla “società debitrice, già fallita, sia in ordine ai rapporti con il titolare Oswald Zegler, legato ad esponenti dei servizi segreti e ad ambienti di estrema destra“:
- Catania, 26 e 27 novembre 1991;
- Caltagirone, dato certo della trasferta di Bellini, dove non esisteva nessuna sede della società debitrice,
- la sua partecipazione ad una riunione nella zona di Sebastiano Rampulla, fratello di Pietro, artefice della strage di Capaci;
- Enna nel dicembre 1991, in coincidenza temporale con la deliberazione degli eccidi dei magistrati Falcone e Borsellino, oltre all’incontro con Antonino Gioè, uno degli organizzatori ed esecutori della strage di Capaci;
- Sicilia nel marzo 1992, in concomitanza con la deliberazione in seno a cosa nostra di modificare l’originario progetto omicidiario di Falcone, da eseguirsi a Roma, in quello stragista-terroristico di Capaci;
- Sicilia il 21 maggio 1992, evidenziando come, interrogato sul punto, abbia assunto di non ricordare dove si trovasse il giorno della strage di Capaci e di aver chiamato Antonino Gioè solo dopo essere arrivato a Messina per poi apprendere che questo era impegnato;
- Sicilia luglio 1992, evidenziando come Bellini sia tornato in Sicilia a ridosso della strage di Capaci e, allo stesso modo, sia tornato nel palermitano in prossimità della strage di via d’Amelio tra il 10 e l’11 luglio 1992, pernottando a Cefalù, all’asserito fine di incontrare Antonio Gioè.
“Tali emergenze comportano, secondo il Giudice, la necessità di chiedere a Bellini in cosa consistesse l’attività di recupero crediti svolta a Cefalù il 10 e l’11 luglio 92, posto che, come già più volte sottolineato, la società debitrice era all’epoca già fallita e di chiarire l’oggetto del dialogo avuto con Giuffrè, vertente anche sulla collaborazione di Gaspare Mutolo iniziata pochi giorni prima, notizia assolutamente riservata, di cui aveva avuto conoscenza per primo Bruno Contrada, che ne fece espressa menzione a Borsellino.”
- Sicilia 6 e 7 agosto 1992 e 14 settembre 1992, “ai rapporti di Bellini con ambienti para istituzionali e con il Sismi, all’accertata presenza di velivoli sull’area di Capaci il giorno della strage in orario coincidente alla stessa poiché Bellini era in possesso di brevetto di volo“
Ulteriore punto di approfondimento richiesto dalla Cassazione riguarda
“gli accertamenti tecnici sull’immobile nella disponibilità della moglie di Giovanni Pantaleone Aiello e le attività relative a Rocco Giovanni Cordella, compreso l’eventuale monitoraggio tecnico-intercettivo prima della sua escussione.”
Altri punti ritenuti abnormi dalla Procura di Caltanissetta e, invece, ritenuti idonei dalla Corte di Cassazione riguardano:
“Gli approfondimenti relativi alla circolazione di informazioni su Gelli e Mutolo, agli accertamenti concernenti Delle Chiaie e la c.d nota Cavallo, alla figura di Giovanni Pantaleone Aiello, nonché alla presenza di velivoli sull’area di Capaci il 23 maggio 1992”
“L’ordinanza impugnata dal titolo ‘Attentato all’Addaura. Ipostesi Gladio'”
Per tutti questi punti analizzati la Cassazione dichiara che “il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile in quanto fuori dei casi previsti dalla legge.”
E per questo “Dichiara inammissibile il ricordo del Pubblico Ministero“.





