«Ci sono le sentenze, quelle che fanno male al cuore perché hanno il sapore dell’ingiustizia e della non comprensione, soprattutto per chi le ha subite.
Poi ci sono i FATTI, quelli incontrovertibili che nessuno al mondo potrà mai negare, perché accaduti veramente.»
Luana Ilardo, figlia del collaboratore di giustizia Luigi Ilardo
In merito alla mancata cattura di Bernardo Provenzano a Mezzojuso, gli ex Ros Mario Mori e Mario Obinu sono stati assolti «perché il fatto non costituisce reato»: “Le condotte (delle quali, comunque, vengono evidenziate le ‘zone d'ombra’) – si legge nelle motivazioni della quinta sezione penale della Corte di Appello di Palermo – non sono univocamente idonee, singolarmente e complessivamente considerate, a dimostrare la coscienza e la volontà degli imputati di impedire la cattura di Provenzano”. Il mancato blitz di Mezzojuso è dunque, secondo i giudici, soltanto “il frutto di una, pur sicuramente colpevole, sottovalutazione dell’importanza dello spunto investigativo” e dunque di “una condotta negligente e poco solerte”.
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Nonostante il dolo dei due ufficiali dei Carabinieri non sia dimostrato, la sentenza è impietosa rispetto alle loro azioni: “Rimane davvero inspiegabile – né gli imputati (Mario Mori e Mauro Obinu, altro ufficiale del Ros, ndr) lo hanno spiegato in qualche modo – perché tutte le attività di indagine susseguenti all'incontro di Mezzojuso furono compiute in modo tardivo, non coordinato e soprattutto burocratico, mediante l'invio di note a vari reparti, che fino a quel momento erano rimasti estranei alle indagini, assolutamente burocratiche e, soprattutto senza che da parte degli imputati fosse dedicata l'attenzione che la particolare delicatezza del caso senza ombra di dubbio richiedeva. […] La scelta investigativa, discutibile ed in definitiva rivelatasi vana e dunque errata, di puntare tutto solo sulla prospettiva di un nuovo incontro dell'Ilardo con il Provenzano, l'approccio sostanzialmente burocratico e sicuramente censurabile sul piano della solerzia investigativa nelle indagini per l'identificazione dei due favoreggiatori del Provenzano indicati dall'Ilardo, ed infine il ritardo con cui il rapporto 'Grande Oriente' è stato inoltrato alla competente Procura, risultano indubbiamente essere condotte 'astrattamente idonee a compromettere il buon esito di un'operazione che avrebbe potuto procurare la cattura di Bernardo Provenzano'”.
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Anche la sentenza sulla trattativa Stato-mafia si concentra sulla vicenda del mancato arresto di Bernardo Provenzano. La Corte ha ritenuto:
1) “Assolutamente certo e provato che il 31 ottobre vi fu un incontro tra Luigi Ilardo e Bernardo Provenzano nelle campagne di Mezzojuso, ancorché la circostanza sia ancora ostinatamente negata dal difensore degli imputati Subranni e Mori nonostante la stessa risulti accertata e confermata anche nella sentenza del Tribunale di Palermo sopra citata […]” (Sentenza del Tribunale di Palermo del 17 Luglio 2013, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo il 19 Maggio 2016 e divenuta irrevocabile l’8 Giugno 2017 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, ndr).
2) “Assolutamente certo e provato che Mori e Subranni (ancorché quest’ultimo all’epoca avesse già lasciato il Comando del Ros), furono informati […] dell’incontro che l’Ilardo […] si accingeva ad avere, con elevatissima probabilità, con Bernardo Provenzano”.
3) “Assolutamente certo e provato che anche Mori e Subranni erano a conoscenza in quel momento della elevatissima attendibilità delle indicazioni sino ad allora fornite dalla fonte “Oriente” (Luigi Ilardo) e veicolate dal Col. Riccio, che avevano, infatti, consentito già di catturare un gran numero di latitanti di mafia anche di grande rilievo all’interno dell’associazione Cosa Nostra (quali, ad esempio, Domenico Vaccaro e Salvatore Fragapane) e che avevano condotto alla aggregazione, di fatto, del Col. Riccio al Ros per consentirgli di proseguire nelle indagini dirette alla cattura anche di Bernardo Provenzano”.
4) “Assolutamente evidente che il servizio predisposto in occasione dell’incontro tra Ilardo e Provenzano del 31 tttobre 1995 fu del tutto inadeguato rispetto all’importanza del possibile obiettivo ed alle capacità investigative dell’allora Col. Mori, da tutti riconosciute e decantate nonostante l’altrettanto evidente ‘flop’ della mancata perquisizione del covo di Riina di cui si è già detto […]”.
5) “Assolutamente inspiegabile , per un reparto d’élite qual è il Ros, l’inerzia investigativa che seguì nell’immediatezza dell’avvistamento delle autovetture giunte nei pressi del casolare in cui avvenne l’incontro (nonostante questo fosse durato ben otto ore secondo quanto poi riportato nella informativa ‘Grande Oriente’) e, ancor più, soprattutto l’inerzia investigativa dei giorni immediatamente successivi, quanto meno per l’omessa attivazione di ulteriori servizi di osservazione, per l’omessa immediata identificazione degli intestatari delle autovetture avvistate, per l’omessa conseguente attivazione di intercettazioni ambientali e telefoniche e persino per l’identificazione dei proprietari e degli utilizzatori del casolare, attività tutte che certamente qualsiasi capace investigatore (anzi, qualsiasi ‘normale’ investigatore) avrebbe tentato di compiere indipendentemente dalla aspettativa di un ulteriore incontro di Ilardo con Provenzano”.
6) “Sono ugualmente inspiegabili – e non sono state, di fatto, spiegate […], le innumerevoli ‘anomalie’ investigative che si sono verificate da lì in poi e sino all’uccisione di Luigi Ilardo e ancor dopo sino alla stesura del rapporto ‘Grande Oriente’ […]”.
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I giudici concludono dunque affermando che “La condotta omissiva di Mori (e, sia pure in limiti certamente più circoscritti, in questa circostanza, di Subranni) riguardo alla vicenda del 1995-1996 […] non è incompatibile, sotto il mero profilo fattuale (come, invece, lo sarebbe stato se, al contrario, il Ros, in quell’occasione, senza alcuna ‘opacità’, avesse dispiegato tutte le proprie forze, tutto il proprio impegno e tutte le proprie capacità investigative per catturare Provenzano o, quanto meno – e vi era certamente la concreta possibilità di farlo – per disarticolare immediatamente la rete di protezione della sua latitanza, così da agevolare, almeno potenzialmente, il tentativo di catturarlo) con quelle del biennio 1992-1993».
(fonte: tesi di laurea Stefano Baudino)
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2021-10-25 15:53:22
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