È di questi giorni la decisione del giudice del lavoro, Silvia Cucchiella, con la quale il Tribunale di Larino si è uniformato all’orientamento prevalente in giurisprudenza in materia di salario minimo.
Ancora una volta i giudici devono intervenire per colmare lacune e vuoti legislativi e operare un’attività di supplenza, posto che nei giorni scorsi la maggioranza che sorregge l’attuale Governo non ha aderito alla proposta legislativa avanzata dalle opposizioni in materia di lavoro povero.
Il Tribunale ha ritenuto applicabile la retribuzione prevista dal contratto collettivo sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative (FEDERMECCANICA da una parte e FIOM–CGIL, FIM–CISL, UILM UIL, dall’altra) in luogo di un contratto applicato dal datore di lavoro stipulato da organizzazioni pressoché sconosciute.
La decisione, come detto, aderisce ad un più ampio orientamento il cui arresto è stato sintetizzato dalla Corte di Cassazione nell’ottobre del 2023 (n. 27711) secondo la quale “ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi, quale strumento parametrico, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi”.
L’azienda interessata, la Delta Impianti Industriali di Caposiena R. e C. SRL, che opera nel settore metalmeccanico, ora dovrà corrispondere ai lavoratori ricorrenti, iscritti alla FIOM-CGIL, tutte le differenze retributive maturate negli anni passati oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Esprime piena soddisfazione la FIOM CGIL del Molise, attenta sul territorio anche sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle realtà aziendali.
La causa è stata patrocinata dagli avvocati dello studio “Avvocati lavoro”, Pietro D’Adamo e Mauro Plescia.
Gli stessi legali, nei giorni scorsi, hanno difeso gli interessi di alcuni lavoratori, iscritti alla FIOM-CGIL, nei confronti di due aziende, sempre del settore metalmeccanico (Metalfer SRL e General Plant Works and Maintenance SRL) e appaltatrici di FIAT, che avevano operato licenziamenti in costanza di un trasferimento d’azienda occulto.
Gli operai sono stati tutti reintegrati alle dipendenze della società cessionaria (General Plant) con conseguente diritto al pagamento delle retribuzioni perdute.
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2023-12-18 10:59:13
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