In questa puntata intendo affrontare due argomenti molto ricorrenti nella propaganda per il “si”, che sono palesemente privi di fondamento e vengono utilizzati da alcuni perché sono totalmente ignoranti di diritto e da altri (quelli che il diritto lo conoscono) in evidente malafede.
Uno è: “Avanti, forza, fateci vedere dove è scritto che la riforma sottoporrà il pubblico ministero al controllo politico? Basta che leggiate il testo della norma e vedrete che dice chiaramente che il pubblico ministero resta indipendente”.
L’altro è: “Ma allora i tanti paesi che hanno le carriere separate non sono democratici?”
Questi argomenti sono falsi per molte ragioni.
La prima è che, come si insegna al primo anno di giurisprudenza, le norme di legge – anche quelle costituzionali – non possono essere lette da sole, come se fossero monadi isolate.
Ogni norma vive in un insieme di altre norme, in un sistema giuridico complesso e in un contesto politico e sociale specifico.
Sicché non basta leggere cosa c’è scritto nella norma per capire come essa opererà, a cosa servirà, quali conseguenze avrà nell’ordinamento.
Dicevano i grandi giuristi romani (in particolare, Celso) che “scire leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem”, “conoscere le leggi non è impararne le parole, ma lo spirito e la forza”.
Per comprendere agevolmente questa cosa, basterà considerare che l’art. 120 della Costituzione russa dice che “i giudici sono indipendenti e sono sottoposti soltanto alla Costituzione della Federazione Russa e alla legge federale”.
Gli artt. 148 e 150 della Costituzione cubana dicono che “i tribunali costituiscono un sistema di organismi statali, strutturati con indipendenza funzionale da qualsiasi altro potere dello Stato. I magistrati e i giudici, nella loro funzione di impartire giustizia, sono indipendenti e devono obbedienza unicamente alla legge”.
L’art. 156 della Costituzione iraniana dice che “quello giudiziario è un potere indipendente che tutela i diritti individuali e collettivi del popolo”.
La Costituzione cinese dice che “i tribunali popolari” e “le procure del popolo“ “esercitano il potere giudiziario in maniera indipendente, in conformità con le disposizioni di legge, e non sono soggetti a interferenze da qualsiasi organo di amministrazione, ente pubblico o individuo”.
E la Costituzione della Corea del Nord garantisce che “la Suprema Corte”, cioè il massimo organo giurisdizionale del Paese, “è indipendente nell’amministrazione della giustizia ed effettua le attività giudiziarie attenendosi alla legge”.
Se la tesi dei promotori del “si” fosse fondata (“il testo della norma dice chiaramente che i pubblici ministeri resteranno indipendenti”) dovremo dirci certi che i magistrati godono di vera indipendenza in Russia, Cuba, Iran, Cina e Corea del Nord!!!!!!
Per comprendere che anche le norme della Costituzione italiana, come tutte le norme del mondo, vanno lette insieme a tutte le altre e a quello che ho già detto, basterà considerare due norme prese a mero titolo di esempio: l’art. 40 che prevede il diritto di sciopero e l’art. 10 che prevede il diritto di asilo.
Queste norme della Costituzione prevedono i diritti che ho appena detto e sono immutate da decenni. Eppure negli ultimi anni sia il diritto di sciopero che il diritto di asilo hanno subito in Italia mutamenti radicali in peggio.
Dunque, non bastano le parole di singole norme della Costituzione.
Mentre quanto al contesto in cui le norme vengono inserite, basti considerare che in Germania si accede alla magistratura NON per concorso pubblico.
Il “pubblico ministero” non è nominato nella Costituzione, che attribuisce guarentigie solo ai “giudici”.
Come dice Google:
“In Germania, i pubblici ministeri (Staatsanwälte) sono funzionari dell’esecutivo nominati dai governi dei Länder (stati federati) o, a livello federale, dal Ministro della Giustizia con il Capo dello Stato.
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Reclutamento e Nomina: La nomina è di competenza dei Ministeri della Giustizia regionali (Länder) per la maggior parte dei casi, o del Ministro federale per la procura suprema (Bundesgerichtshof).
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Stato Giuridico: Non sono magistrati indipendenti come i giudici, ma funzionari amministrativi sottoposti alle direttive del ministro della Giustizia.
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Formazione: Condividono lo stesso percorso formativo dei giudici, superando i due esami di Stato, e possono passare dalla carriera giudicante a quella requirente (e viceversa).
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Gerarchia: Operano in una struttura gerarchica, con gli uffici locali che rispondono al ministero della Giustizia regionale”.
Ora è chiaro che questo sistema in Germania funziona in un certo modo, perché la società tedesca funziona in un certo modo, ma in Italia un sistema così funzionerebbe in un modo TOTALMENTE DIVERSO.
Ve lo immaginate cosa succederebbe in Italia se i pubblici ministeri venissero scelti – senza concorso – dal Governo regionale?
Tornando a noi, in Italia le carriere di giudici e pubblici ministeri sono state unite nel 1865 per assicurare che i pubblici ministeri godessero delle stesse garanzie dei giudici.
Ora le vogliono separare.
Il motivo che viene addotto è evitare la “colleganza”, di cui ho detto nella puntata precedente.
Il motivo vero è quello che emerge dalla propaganda del partito di governo, come emerge dal manifesto che condivido qui (che è solo uno dei mille che esprimono lo stesso concetto) e dalle dichiarazioni del Ministro, che pure allego qui in foto.
E’ vero che la riforma dice a parole che il pubblico ministero resta indipendente, ma chiunque comprende che la riforma stessa non avrebbe avuto speranze se avesse detto chiaro e tondo che il pubblico ministero sarebbe stato sottoposto a un controllo politico.
Dunque, l’obiettivo che il partito di governo dice nei suoi manifesti di volere perseguire (il controllo politico) non poteva essere raggiunto scrivendolo nella norma.
Ma separare le carriere – che è quello che fa la norma – è il passo indispensabile per regolarle in modo diverso.
Questo si poteva fare e questo si sta facendo.
Il seguito si farà con le norme attuative, che, come ho detto in una puntata precedente, sono rimesse alla legislazione ordinaria.
A questo proposito va detto che già oggi i pubblici ministeri sono molto meno indipendenti dei giudici per tante ragioni, la principale delle quali è che, con legge ordinaria del 2006 (il D.L.vo n. 106), l’ufficio del pubblico ministero è stato riorganizzato, rafforzando la gerachizzazione dello stesso e conferendo la titolarità esclusiva dell’azione al solo procuratore capo (se avrò tempo, in una puntata specifica spiegherò cosa questo significa).
Dopo di che uno può anche credere che il Governo (perché il Parlamento ha solo fatto da passacarte) stia facendo questa modifica della Costituzione per avere una giustizia più indipendente e imparziale e, addirittura, anche più efficiente, ma, francamente, per crederlo bisogna essere proprio molto stupidi. Tanto più che è lo stesso Governo che nella sua propaganda elettorale dice chiaramente quello che vuole ottenere.




