L’ignoranza è madre della presunzione, della superfialità, dell’arroganza, delle esternazioni prepotenti e faziose.
C’è un tema che in particolare evidenzia tale nefasto fenomeno: quello dei migranti e degli stranieri.
Mi chiedo quanti dei nostri politici abbiano letto e compreso la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Costituzione Italiana.
E quanti cittadini lo abbiano fatto.
Temo molto pochi.
Allora mi permetto di farlo io per loro, chissà che a qualcuno capiti di leggere quanto scrivo.
1)La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata approvata il 10 dicembre del 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Si compone di un Preambolo e di 30 articoli, che invito a leggere.
Mi limito a due.
Art. 13: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese”.
Art 14: “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.”
Ovviamente tali diritti vengono meno nel caso che l’individuo abbia commesso reati, sia nel Paese di origine che in quello dove si è trasferito.
La nostra Costituzione, all’art.10, stabilisce che: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha DIRITTO D’ASILO nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa la estradizione dello straniero per reati politici”.
Da quello che i giuristi definiscono “il combinato disposto” di questi 3 articoli emerge un dato non confutabile: eventuali norme nazionali che dovessero approvare il “blocco navale“, “i porti chiusi” e il “respingimento” automatico e generalizzato sarebbero incostituzionali.
A ulteriore supporto aggiungo che la Convenzione di Ginevra del 1951 (art.33) e il Protocollo di New York del 1967 sanciscono la tutela internazionale dei rifugiati e confermano in maniera netta il principio del NON RESPINGIMENTO.
Se ancora qualcuno avesse dubbi si può sempre organizzare un incontro pubblico per spiegare meglio a quanti non avessero compreso.
P.S : Ai tanti fautori delle riforme costituzionali rammento che l’art.10 della Costituzione Italiana non è modificabile perché fa parte dei Principi Fondamentali.
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