In tanti luoghi, puntualmente, ogni anno, ormai non solo nel periodo estivo, si piange da parte di tutti (amministratori, cittadini, stampa, ecc.) sul latte versato e sui conseguenti danni e riflessi negativi sul territorio, ma nessuno ammette di avere provocato il versamento del liquido per incuria o mancata prevenzione.
Il verificarsi del possibile danno deve essere prevenuto da parte di chi di competenza ossia governo nazionale e amministrazioni regionali e provinciali, amministratori locali, forestali, ambientalisti, tutti i cittadini. Ciascuna Amministrazione Comunale svolga la campagna di prevenzione incendi, rivolta ai privati e agli enti pubblici, emanando e applicando le ordinanze circa l'obbligo di realizzazione di idonee fasce parafuoco, pulitura dei cigli stradali, eliminazione della vegetazione nei terreni incolti nonché nei vari ambienti a rischio incendio.
Per ogni territorio la prevenzione degli incendi assume grande valenza considerando non solo i danni alla vegetazione forestale, ai boschi, alla macchia mediterranea, alle colture frutticole e orticole, ai vivai, al verde pubblico, ecc., ma anche agli insediamenti antropici nelle campagne ed agli altissimi costi di intervento ungenti per domare il fuoco dirompente oltre alla conseguente instabilità del territorio medesimo non più protetto dalla vegetazione, che peraltro è fonte di ossigeno e di assorbimento dell’anidrite carbonica.
Secondo la vigente normativa per la prevenzione degli incendi i singoli proprietari dei terreni devono provvedere, entro la metà del mese di giugno, al decespugliamento e alla pulizia delle superfici agricole, boschive, forestali, senza accendere fuochi di nessun genere e per nessun motivo oltre la predetta data limite annuale. Inoltre i proprietari o i conduttori di aree agricole incolte, nonché tutti i proprietari di aree verdi urbane devono provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione.
Sulle superfici di grande estensione, in sostituzione della pulizia dell’intera area, si possono realizzare viali spartifuoco di larghezza di almeno sei metri dal confine con le proprietà limitrofe, da estendere a dieci metri in corrispondenza dei confini con strada pubblica o privata convicinale. In caso di inosservanza dei proprietari o conduttori dei terrieri l’Amministrazione Comunale deve provvedere direttamente a spese dei trasgressori, che sono anche responsabili dei danni che, in seguito agli incendi, si dovessero verificare a carico di persone e di beni mobili e immobili.
Certamente non saranno sanzioni e pene a frenare gli immensi ricorrenti danni alla vegetazione e a quanto questa racchiude, anche se i costi dei soccorsi notoriamente superano di molto quelli della prevenzione. Attenuerà o risolverà il grave problema una forte, costante, intensa sensibilizzazione alla prevenzione, sin dalla giovane età, nei cittadini e con sequenzialmente negli amministratori pubblici ai tutti i vari livelli.
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2020-06-30 09:16:53
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