La ricorrente, testimone di giustizia, ha premesso di essere sottoposta a programma di protezione soggetto ed esame periodico da parte degli organi competenti, al fine di valutare l’adeguatezza del dispositivo di sicurezza in atto, in rapporto all’esposizione a pericolo dell’interessata.
In tale quadro, la ricorrente ha lamentato criticità e disagi nelle modalità esecutive del dispositivo di sicurezza, precisando di aver inviato, richiesta di accesso agli atti via pec, indirizzata alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo ed alla Commissione Centrale, con cui ha chiesto la visione e l’estrazione di copia “di tutta la documentazione inerente le misure di protezione e tutela adottate in suo favore”
Tale istanza non è stata riscontrata dall’amministrazione e, scaduto il termine di legge, la ricorrente ha promosso ricorso la TAR Lazio con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, impugnando l’avverso il silenzio e chiedendo l’ostensione dei documenti richiesti.
Il TAR, riconoscendo l’interesse a ricorrere, in ragione della condizione personale di testimone di giustizia della ricorrente e della diretta incidenza di tali documenti sulla sfera giuridica della stessa, ha ordinato alle amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di competenza, di consentire l’accesso ai seguenti atti: “provvedimento che dispone il programma definitivo di protezione predisposto nonché il provvedimento con il quale è stato interrotto il servizio di accompagnamento degli operatori fissi in altre regioni”.
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2021-01-31 18:13:44
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