L’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, il c.d. “correttivo appalti” ha spesso indotto l’Autorità Anticorruzione (ANAC) a intervenire, oltre che in materia di riforma del reato di abuso d’ufficio e di traffico di influenze illecite per segnalare le criticità sistemiche connesse alla poi realizzata abrogazione dell’istituto, dinanzi alla Commissione bicamerale antimafia per ribadire l’importanza degli strumenti di prevenzione della corruzione, sia nell’ottica del contrasto alle infiltrazioni illecite e ai condizionamenti mafiosi nelle attività delle pubbliche amministrazioni e che per la realizzazione di un modello di sviluppo rivolto al benessere collettivo. In occasione delle audizioni, l’ Autorità formulò una serie di osservazioni, che hanno consentito di rilevare alcune criticità non risolte nel quadro delle modifiche del Codice, oltreché di dare evidenza della necessità di potenziare gli ambiti più significati del Codice tra i quali emergono gli aspetti relativi alla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici e al processo di qualificazione, tanto delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, quanto degli operatori economici.
Occorre evidenziare che tali fattori di rischio sono amplificati dall’attuazione delle riforme del PNRR, che porta con sé l’afflusso di ingenti risorse di provenienza comunitaria e notevole dinamismo del mercato dei contratti pubblici.
Corruzione e mafia, seppure distinte dal punto di vista del diritto penale, sono entrambe alimentate da pratiche di maladministration, intesa come cattiva gestione dell’attività amministrativa e sviamento dell’interesse pubblico, con conseguente utilizzo inefficace delle risorse della collettività. Questo è ancora più vero nell’ambito dei contratti pubblici, ove si realizza una stretta simbiosi tra funzionari pubblici corrotti e associazioni criminali che agiscono sul territorio, interessate alle prospettive di profitto connesse al mancato rispetto delle regole dell’evidenza pubblica e all’inquinamento delle fisiologiche dinamiche concorrenziali, con grave pregiudizio alla qualità dei servizi erogati ai cittadini e alla tutela dei lavoratori coinvolti. Non va sottaciuta l’importanza, nel quadro dell’obiettivo perseguito dal d.lgs. n. 36/2023 di assicurare trasparenza, concorrenza ed efficienza nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica, di digitalizzazione dei processi e utilizzo delle tecnologie digitali, oltre che di qualificazione delle stazioni appaltanti e valorizzazione delle competenze professionali presenti nella pubblica amministrazione.
In tale ottica il legislatore dovrebbe introdurre un’ulteriore misura straordinaria consistente nel mero congelamento dell’utile dell’impresa, oltre a prevedere iniziative caratterizzate da maggiore flessibilità e in grado di attribuire valore alle eventuali misure organizzative riabilitative adottate dall’operatore economico di propria iniziativa.
L’intervento del legislatore dovrebbe essere finalizzato al coordinamento normativo tra le misure in questione e il controllo giudiziario volontario di cui all’articolo 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia, Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), anche attraverso l’attivazione di un circuito informativo tra ANAC e le Prefetture.
La disciplina in materia di trasparenza amministrativa contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 – di cui fui investita come responsabile dei dati e di referente anticorruzione nell’ambito della pubblica amministrazione in cui ho lavorato – è oggi per molti apetti insufficiente. Occorre oggi che semplificazione e trasparenza vengano ottimizzate attraverso le forme di digitalizzazione dei sistemi di trasmissione dei dati e che si realizzi la regolazione della Piattaforma Unica della Trasparenza: una banca dati centralizzata, intesa come punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal vigente quadro normativo, basato sull’interoperabilità con le altre banche dati pubbliche già esistenti.
Nella Piattaforma potranno infatti confluire, attraverso modalità di trasmissione automatizzate e semplificate e il coordinamento della stessa con le banche dati già esistenti, tutti i dati oggetto di obbligo di pubblicazione, assicurando così l’adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso la piena attuazione del principio di unicità dell’invio (once only) e l’accesso dei cittadini ad informazioni rielaborate attraverso indicatori che le rendano più intellegibili.
La Piattaforma potrebbe essere la cornice entro la quale ripensare e riscrivere la disciplina della trasparenza, intesa non più come una trasparenza meramente riempitiva/compilativa, ma come una trasparenza intelligente, idonea a creare valore pubblico e a riavvicinare i cittadini alle istituzioni attraverso la loro partecipazione consapevole all’azione amministrativa.
I dati raccolti non si limiterebbero a fornire un quadro descrittivo delle informazioni esistenti, ma potrebbero essere utilizzati dall’Autorità Anticorruzione (che da tempo ne evidenzia l’importanza) per supportare le proprie attività di studio, regolazione e vigilanza, permettendo un’analisi più approfondita e mirata durante le istruttorie.
Inoltre, grazie all’impiego di tecnologie avanzate, il sistema sarà in grado di incrociare le informazioni con altre banche dati pubbliche, facilitando l’individuazione di eventuali irregolarità e garantendo una maggiore efficacia nei controlli.
Tali informazioni potrebbero essere rese disponibili con modalità differenziate: i cittadini potranno accedere a indicatori sintetici per comprendere rapidamente il livello di trasparenza di un’amministrazione, mentre le amministrazioni e gli organi di vigilanza avranno strumenti specifici per monitorare la compliance e migliorare la qualità dei dati pubblicati.
Un elemento distintivo della Piattaforma sta nella capacità di associare ai dati acquisiti attraverso tecniche di web scraping eventuali dati aperti di interesse, in modo da elaborare e pubblicare indicatori sintetici che consentano di rappresentare in modo chiaro e accessibile il livello di trasparenza di ogni ente.
Questo approccio semplificherebbe la consultazione per i cittadini, permettendo loro di individuare facilmente le informazioni di interesse e, qualora necessitino di dati più dettagliati, di essere reindirizzati automaticamente alle sezioni pertinenti dei siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
La rete è uno strumento efficace per le potenzialità connesse alla deterrenza dei fenomeni di corruzione anche per le ricadute sul piano sovranazionale se solo si considerare che il Network for Integrity (NFI) è uno spazio di cooperazione che riunisce 19 istituzioni che svolgono compiti relativi alla promozione dell’integrità, della trasparenza e dell’etica dei funzionari pubblici. La rete è stata istituita a Parigi il 9 dicembre 2016 da 13 membri fondatori, proprio in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione. Ne può far parte qualsiasi istituzione pubblica purché si occupi di prevenzione della corruzione e trasparenza, svolga il proprio mandato in piena indipendenza, senza subire interferenze da parte del governo e non sia un organo giudiziario.
L’obiettivo della rete è promuovere i temi dell’integrità e dell’etica, evidenziando come essi non debbano essere confinati alla sfera dell’agire pubblico, ma debbano invece essere diffusi nella società civile con iniziative concrete, in modo da trasformare i principi e le regole in comportamenti concreti e in buone pratiche da replicare ad ogni livello.
Lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra i membri è ineludibile per una politica della legalità: gli incontri e le interazioni servono anche a contribuire alla lotta alla corruzione e a promuovere l’integrità sia all’interno dei Paesi rappresentati sia, soprattutto, su scala internazionale, svolgendo un ruolo di sensibilizzazione e advocacy presso la società civile e le organizzazioni internazionali.