Con la sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha segnato un nuovo punto fermo nella delicata questione del diritto all’oblio, accogliendo il ricorso di un cittadino assolto da gravi accuse penali e ordinando il riesame del diniego di deindicizzazione di alcune notizie reperibili tramite i motori di ricerca.
Il ricorrente, sottoposto nel 2011 a custodia cautelare per presunti legami con la ’ndrangheta e inizialmente condannato in appello, era stato assolto nel 2015 dalla Corte di Cassazione dall’accusa di associazione mafiosa. Nonostante ciò, continuavano a comparire su Google URL che collegavano il suo nome alla vicenda giudiziaria, senza menzionare l’intervenuta assoluzione.
Dopo il rigetto della sua domanda da parte del Tribunale, il cittadino ha presentato ricorso alla Suprema Corte, che ha ribaltato la decisione di merito.
Secondo la Prima Sezione civile, il bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca giudiziaria deve essere compiuto rispettando i principi di proporzionalità, attualità e pertinenza. Quando viene chiesta la deindicizzazione di contenuti che riferiscono di un procedimento penale conclusosi con assoluzione, l’interesse collettivo alla notizia deve essere attuale e concreto.
“Il diritto fondamentale al controllo dell’insieme delle informazioni che definiscono l’immagine ‘sociale’ della persona – ha precisato la Corte – impone una valutazione attenta del contesto, del tempo trascorso e dell’esito della vicenda giudiziaria.”
Nel caso specifico, tre dei quattro articoli contestati non menzionavano nemmeno la condanna per usura, ed erano centrati sull’accusa poi smentita in via definitiva. La Corte ha dunque cassato la sentenza del Tribunale per erroneo bilanciamento, rilevando l’illegittimità nel metodo e nella valutazione della proporzionalità.
Con questa pronuncia, la Cassazione ribadisce che:
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Il diritto all’oblio può prevalere sul diritto all’informazione se la notizia non è aggiornata, è datata, e non ha più attualità né rilevanza pubblica;
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Il soggetto coinvolto non rivestiva alcun ruolo pubblico né notorietà attuale;
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L’esercizio del diritto all’oblio non è assoluto, ma richiede un giusto equilibrio tra libertà di informazione e diritto alla reputazione, alla riservatezza e alla verità dei dati;
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È possibile richiedere la deindicizzazione da motori di ricerca anche in assenza di una rimozione della notizia dall’archivio online.
La decisione conferma un orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia UE e da precedenti sentenze italiane (Cass. n. 7559/2020, n. 15160/2021, n. 36021/2023), secondo cui l’accessibilità perpetua di una notizia non più attuale può ledere l’identità dinamica della persona, specie se essa è stata scagionata in sede penale.
LEGGI LA SENTENZA:
14488_05_2025_civ_oscuramento_noindex