Il dossier realizzato da Avviso Pubblico, “Male in Comune”, approfondisce alcuni casi in particolare: partiamo dallo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia del 2022. Infatti la vicenda giudiziaria si caratterizza per il mancato corretto deposito, a beneficio dei ricorrenti, dell’intera documentazione (atti istruttori, ecc) relativa al procedimento che ha condotto allo scioglimento.
Il TAR Lazio in primo grado ha ritenuto che tale omissione non incidesse sulla “compiutezza del diritto di difesa” del ricorrente. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, su questo punto. In particolare, secondo i giudici di Palazzo Spada
“una materia così sensibile sul piano costituzionale quale quella dello scioglimento di un organo politico-rappresentativo necessità di apprestare in sede giurisdizionale (fatti salvi i limiti della riservatezza degli atti di indagine) tutte le garanzie anche sul piano istruttorio per il più ampio svolgimento delle prerogative processuali”.
La qualificazione dello scioglimento come ‘strumento di tutela avanzata’ contro la criminalità organizzata
“non rende meno necessario per il giudice amministrativo prendere coscienza dell’incidenza dell’esercizio di tale potere su diritti costituzionalmente tutelati. E ciò si traduce nel dovere di esaminare con adeguato supporto istruttorio la logica del collegamento mediante la valutazione degli elementi sintomatici del condizionamento criminale” (CDS 9824/2023).
Il Consiglio di Stato ha contestato, in questo caso, anche la genericità della pronuncia di primo grado: non è sufficiente, spiega il Collegio di appello, evocare i principi generali enucleati dalla giurisprudenza o elencare gli elementi indizianti effettivamente raccolti. Per non incorrere in una motivazione apparente, serve verificare l’incidenza di tali elementi rispetto ai presupposti di legge per lo scioglimento, e serve un giudizio sulla loro univocità e rilevanza.
La sentenza di primo grado è stata, dunque, annullata con rinvio (la riassunzione in primo grado ha visto come esito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse).
Nel dossier viene analizzato anche lo scioglimento del comune di San Giuseppe Vesuviano del 2022.
La vicenda appena esaminata, quella inerente al comune di Castellammare di Stabia, viene richiamata dal Consiglio di Stato anche con riferimento allo scioglimento del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Infatti anche in questo caso la sentenza di primo grado (di conferma dello scioglimento) viene annullata con rinvio per motivazione apparente. Dicono i giudici che, a fronte del richiamo ad alcune dinamiche che giustificherebbero la misura, la sentenza del TAR Lazio non contiene né l’indicazione di precisi riferimenti soggettivi, tali da consentire la verifica della tenuta logica del giudizio, né alcuna analisi o valutazione critica delle censure formulate dai ricorrenti in merito allo scioglimento.
Quindi il Tribunale non avrebbe, secondo i giudici, operato una
“comparazione effettiva tra le ragioni della legittimità e quelle dell’illegittimità”.
In sede di riassunzione dinanzi al TAR Lazio, e successivamente anche dinanzi al Consiglio di Stato, lo scioglimento del Comune di San Giuseppe Vesuviano è stato confermato nel merito.
I due casi analizzati consentono di cogliere a fondo il grado di approfondimento richiesto in sede giurisdizionale. Le motivazioni contenute nei Decreti di scioglimento e nelle allegate Relazioni prefettizie vengono passate al setaccio, da TAR e Consiglio di Stato, testando la tenuta logica dell’iter argomentativo.
viene scritto nel dossier.





